Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Dies a quo privilegio crediti agenzia 2751bis n. 3 c.c. in caso di prosecuzione contratto dopo il deposito di ricorso pe...

  • Cinzia Castelli

    firenze
    20/11/2018 18:41

    Dies a quo privilegio crediti agenzia 2751bis n. 3 c.c. in caso di prosecuzione contratto dopo il deposito di ricorso per concordato

    Una società presenta ricorso per concordato con continuità e viene ammessa. Una serie di contratti, tra i quali quelli di agenzia, proseguono. Dopo un anno e mezzo, il concordato non è omologato e la società viene dichiarata fallita.
    Nel corso dell'anno e mezzo alcuni contratti d'agenzia vengono cessati e alcuni transitano con l'azienda che viene ceduta a un terzo (con procedura competitiva).

    Il dubbio è relativo al privilegio da riconoscere al credito a titolo di provvigioni degli agenti che hanno continuato a prestare la propria attività anche durante la fase concordataria.
    Per l'attività prestata successivamente al deposito del ricorso per concordato, ritengo che spetti la prededuzione.
    Invece, "l'ultimo anno di prestazioni" ex art. 2751bis n. 3, c.c. deve computarsi a ritroso dalla data di deposito del concordato preventivo o dalla data (successiva) in cui è realmente cessato il contratto d'agenzia?
    Mi pare che la soluzione dovrebbe essere la prima (dalla data di deposito del concordato), perché il periodo successivo già gode della prededuzione, segno che il credito non è più concorsuale, ma è un credito della massa. Però il dato letterale potrebbe portare ad una diversa conclusione, privilegiando il momento in cui il rapporto si è realmente concluso.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2018 18:57

      RE: Dies a quo privilegio crediti agenzia 2751bis n. 3 c.c. in caso di prosecuzione contratto dopo il deposito di ricorso per concordato

      Riteniamo di non poter condividere la sua preferenza perché, come anche lei ammette, il privilegio è limitato dall'art. 2751bis n. 3 c.c. alle provvigioni dell'ultimo anno di prestazione, a prescindere dalla data di ammissione al concordato o di dichiarazione di fallimento. il fatto che nell'ultimo anno di prestazione la società mandante fosse in concordato nulla cambia, a nostro avviso, sia perché il credito in questione avrebbe anche potuto essere considerato non in prededuzione, sia percchè anche nell'ambito delle prededuzioni va fatta uan graduatoria in caso di incapienza, sia, principalmente, perché non vi è una norma che faccia retroagire il periodo dell'anno alla fase antecedente il concordato, come, ad esempio, l'art. 69bis per il periodo sospetto per le revocatorie.
      Zucchetti SG srl