Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ammissione al passivo spese legali

  • Giacomo Spinaci

    Senigallia (AN)
    24/01/2019 11:55

    Ammissione al passivo spese legali

    Nel gennaio del 2018 presentavo istanza di fallimento e nel mese di aprile la società debitrice veniva dichiarata fallita dal tribunale.
    La fallita presentava reclamo dinanzi alla corte d'appello ed in tale procedimento si costituiva l'istante, mentre la curatela rimaneva contumace.
    Nel luglio 2018 la corte d'appello rigettava il reclamo confermando la sentenza di fallimento e condannando la fallita alla refusione delle spese legali sostenute dall'istante.
    La sentenza diveniva irrevocabile.
    Ora intenzione dell'istante sarebbe quella di presentare domanda di ammissione al passivo, anche se tardiva, per le spese liquidate dalla corte d'appello in sentenza.
    Posto che la costituzione della resistente era fondamentale per l'esito del giudizio di secondo grado, sono a chiedervi l'orientamento della giurisprudenza più recente in ordine alla classificazione di tali spese in prededuzione ovvero in via privilegiata.
    Rimango in attesa, grazie.
    Cordiali saluti.
    Avv. Giacomo Spinaci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2019 20:45

      RE: Ammissione al passivo spese legali

      Premesso che è pacifico, per espressa condanna, che al pagamento del reclamo avanti alla Corte d'Appello è tenuta la società fallita, si tratta di stabilire: (i) se il credito per le stesse abbia natura concorsuale o non e, (ii) in caso negativo, se siano spese da considerare come dovute direttamente dalla società fallita o da pagare in prededuzione a carico della massa.
      Sul primo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
      Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
      Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
      La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, invece, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, anche molto recente, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione, né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.
      Zucchetti Sg srl
      • Luca Gaiotti

        CONEGLIANO (TV)
        21/12/2023 16:20

        RE: RE: Ammissione al passivo spese legali

        Stesso discorso vale per le successive spese legali sostenute dall'istante in caso di ulteriore ricorso in cassazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/12/2023 20:59

          RE: RE: RE: Ammissione al passivo spese legali

          Dipende dell'esito del ricorso e dalla decisione sulle spese. Se nulla cambia rispetto alla decisione dell'Appello, vale lo stesso principio esposto.
          Zucchetti SG srl