Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Progetto di ripartizione (art. 110)

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    26/07/2018 17:19

    Progetto di ripartizione (art. 110)

    Buongiorno,
    in ottemperanza al primo comma dell'art. 110, lf in qualità di curatore ho depositato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.
    Da tale relazione, emerge un attivo distribuibile irrisorio e quindi non si ritiene di procedere ad alcun riparto parziale.
    Il GD - d'accordo che il riparto parziale non sia da effettuare - ha messo il proprio visto ma non ha ordinato il deposito in Cancelleria, ne disposto che tutti i creditori ne fossero avvisati, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 110, co. 2, L.F..
    Ora mi chiedo se a prescindere dal fatto che il riparto non avvenga, occorra depositare in cancelleria ed informare i creditori, oppure se tale incombenza sia riservata al solo caso dell'effettivo riparto di somme.
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/07/2018 20:24

      RE: Progetto di ripartizione (art. 110)

      Il secondo comma dell'art. 110 stabilisce che "Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata", in modo che i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, possano proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
      Da tanto si può desumere che se non viene presentato un progetto di riparto, ma solo un prospetto delle somme disponibili per dimostrare che non vi è un attivo sufficiente per effettuare un riparto e, a sua volta, il giudice delegato, ben intendendo il proposito del curatore, non dispone il deposito di questo prospetto né dispone di informare i creditori, non ricorre la fattispecie di cui al richiamato secondo comma dell'art. 110, anche perché una eventuale comunicazione non avrebbe lo scopo che la norma vuole raggiugere mettendo i creditori in condizione di conoscere quanto viene loro attribuito.
      Zucchetti Sg srl