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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012
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Domenico Mauro Alloro
IMPERIA02/04/2019 15:22Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012
Buongiorno,
Fra i creditori dell'indebitato figura una finanziaria che si era fatta garantire il proprio credito con cambiali mensili.
E' corretto che dalla data di apertura della Liquidazione l'indebitato non paghi più le cambiali con scadenze successive?
E' corretto che la finanziaria per poter partecipare alla liquidazione debba presentare le cambiali in originale se chiede il privilegio?
Se per paura del protesto l'indebitato avesse provveduto ad alcuni pagamenti sono revocabili ex art. 14 quinquies lett. b) L. 3/2012.
Grazie
Mauro Alloro- Imperia
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Zucchetti SG
Vicenza04/04/2019 11:18RE: Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012
La l. n. 3/2012 non richiama né rinvia agli artt. 42 e 44 l. fall., che in tema di fallimento sanciscono (dalla data della dichiarazione) la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere. E' anche vero però che il secondo comma dell'art. 14-novies stabilisce che «Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore»; inoltre, l'art. 14-quinquies, co. 2 lett. b), stabilisce che il giudice con il decreto di apertura della liquidazione "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
Alla luce di queste disposizioni, ed anche dell'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, si può dedurre che la liquidazione del patrimonio determini per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare, sicchè, come nel fallimento, il debitore in liquidazione, privato della disponibilità dei suoi beni, non può effettuare pagamenti, tant'è che i creditori non possono agire esecutivamente per ottenere il pagamento; di conseguenza gli atti di disposizione compiuti dal debitore, dopo l'apertura della procedura, compresi i pagamenti, sono inefficaci e inopponibili ai creditori. Non è esatto parlare di revocatoria degli stessi, ma può essere fatta valere la inefficacia dei pagamenti per il semplice fatto che sono stati effettuati dopo il decreto di cui all'art. 14quimquies.
La produzione dell'originale della cambiale è prevista dalla legge cambiaria sia che il creditore agisca in via cartolare che in via causale, per evitare che il titolo continui a circolare.
Zucchetti SG srl
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