Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE_stipendio soggetto fallito

  • Angela Berte'

    PRATO
    30/07/2018 16:26

    FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE_stipendio soggetto fallito

    Buonasera,
    sono il curatore di una fallimento riguardante una ditta individuale. Il soggetto fallito ora è dipendente presso terzi e percepisce uno stipendio. In più, percepisce una pensione da parte dell'INPS. A seguito del fallimento sia la pensione che lo stipendio vengono accreditati sul conto della procedura. Il Giudice ha stabilito la somma da girare al fallito per il mantenimento suo e della sua famiglia e quindi ogni mese questa somma viene trasferita dal conto della procedura al soggetto fallito.
    Il mio problema è come arrivare un domani alla chiusura della procedura non potendo presumibilmente durare all' "infinito" fino al momento in cui vi siano mensilità di pensione e/stipendi da riscuotere.

    Avete qualche suggerimento in proposito?
    Grazie
    Angela Berté
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/07/2018 19:08

      RE: FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE_stipendio soggetto fallito

      Dalla sua domanda intuiamo che l'unico attivo fallimentare è costituito dalla parte della retribuzione e dello stipendio del fallito che non è stata lasciata nella disponibilità dello stesso, per cui si chiede fino a quando deve tenere aperto il fallimento.
      In realtà lei potrebbe chiudere il fallimento immediatamente ai sensi del n. 3 o n. 4 del primo comma dell'art. 118 non potendo tenere aperto il fallimento all'infinito in attesa della sopravvenienza di beni futuri, costituiti dai ratei di pensione e retribuzione.
      In pratica si tratta anche di valutare l'entità della quota acquisita all'attivo fallimentare. Se questa non è particolarmente rilevante converrebbe chiudere subito il fallimento e, poiché difficilmente il debitore potrà ottenere l'esdebitazione, il creditori potranno rivalersi sulle sue entrate nei limiti consentiti dalla legge; al massimo potrebbe attendere, se i tempi non sono molto lunghi, di accumulare un attivo sufficiente a soddisfare almeno le prededuzioni (tra cui il suo compenso). Se, invece, la trattenuta è consistente e tale da consentire in tempi non lunghi anche il pagamento di qualche categoria di creditori concorsuali, si tratta di valutare in concreto se e quanto tempo attendere prima di procedere alla chiusura.
      Zucchetti SG srl
      • Angela Berte'

        PRATO
        31/07/2018 09:36

        RE: RE: FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE_stipendio soggetto fallito

        La trattenuta è di circa 600 euro al mese. Quindi penso di attendere di accumulare di un certo ammontare per poi proporre agli organi della procedura la chiusura.
        Grazie per il consiglio e per la celerità della risposta.
        Angela Berté
      • Gennaro Di Lorenzo

        BRESCIA
        03/09/2022 09:38

        RE: RE: FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE_stipendio soggetto fallito

        Mi inserisco nella discussione per chiedere in quale voce del programma di liquidazione ritenete più opportuno indicare il recupero della quota dello stipendio del fallito. Io lo indicherei tra le azioni recuperatorie, cosa ne pensate?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/09/2022 15:30

          RE: RE: RE: FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE_stipendio soggetto fallito

          Se proprio si vuole indicare nel programma di liquidazione la quota di stipendio attribuibile al fallimento la voce da utilizzare è quella da lei indicata, ma crediamo che questo dato non sia oggetto del piano di liquidazione, a meno che non sia in corso una controversia con il fallito sul punto, in quanto riguarda l'acquisizione all'attivo fallimentare di alcuni beni e, quindi, sostanzialmente l'inventario.
          L'art. 46 l.fall., invero delimita il perimetro dei beni del fallito non compresi nel fallimento in relazione alla necessità del mantenimento del fallito stesso e della sua famiglia, non potendo, pertanto, essere acquisita alla massa l'integralità delle somme che il primo percepisce a seguito dello svolgimento della sua attività lavorativa; per cui la quota fissata dal giudice come necessaria ai bisogni del fallito e della sua famiglia, non entra a far parte dell'attivo fallimentare e la restante parte dello stipendio si; di modo che, salvo appunto controversie sul punto con il fallito o col terzo obbligato al pagamento al fallimento della parte di retribuzione o di pensione ecc. , non vi sono azioni recuperatorie da compiere e dovrebbe costituire un dato già acquisito all'atto della formazione del programma di liquidazione che, non va dimenticato, costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo.
          Zucchetti SG srl