Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

autorizzazioni del CDC

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    11/05/2015 19:07

    autorizzazioni del CDC

    Buongiorno,

    volevo sapere se in sede di sottoscrizione di atto transattivo da parte del curatore per il quale serve l'autorizzazione a procedere del comitato dei creditori (di seguito CDC), è sufficiente acquisire il parere favorevole del presidente del CDC in nome e per conto di tutti i membri o se serve acquisire singolarmente l'autorizzazione di tutti?
    Tale autorizzazione può pervenire al curatore via mail o serve necessariamente l'invio della stessa via PEC o raccomandata cartacea?

    Grazie
    cordialità
    Marta Mazzucchi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2015 17:40

      RE: autorizzazioni del CDC

      L'autorizzazione del comitato dei creditori è ovviamente collegiale, ma il suo interlocutore è il presidente del comitato, al quale lei fa la richiesta e lui provvede alla convocazione e le comunica l'esito della decisione presa a maggioranza. Dispone, infatti, il terzo comma dell'art. 41 che "Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto".
      Zucchetti SG srl

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      • Francesca Pentericci

        Jesi (AN)
        14/06/2018 11:17

        RE: RE: autorizzazioni del CDC

        Buongiorno volevo sapere se i pareri del comitato dei creditori sono vincolanti e fino a che punto. Nel caso in cui il comitato neghi l'autorizzazione ad una vendita che sia ragionevolmente la migliore cosa si puo' fare ? siamo in una liquidazione post omologa di concordato grazie e salti Avv F pentericci
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/06/2018 17:44

          RE: RE: RE: autorizzazioni del CDC

          Il comitato dei creditori è un organo consultivo e i suoi pareri sono per lo più obbligatori ma non vincolanti; sono vincolanti nei casi espressamente indicati come tali dalla legge.
          Per quanto riguarda la vendita di beni nel fallimento, il curatore, una volta ottenuta l'approvazione del programma di liquidazione da parte del comitato dei crediori e l'autorizzazione c.d. di conformità da parte del giudice, non ha bisogno di altri pareri o autorizzazioni per procedere alla vendita. Il quinto comma dell'art. 107, infatti, prescrive che "Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice ", ossia informa il giudice e il comitato dell'esito della vendita.
          Zucchetti SG Srl