Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Sospensione procedura

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    24/04/2019 11:31

    Sospensione procedura

    Gent.mi

    La società in bonis presento' querela per usura ed estorsione nei confronti di alcuni soggetti, chiedendo la sospensione della pf, che non era stata ancora dichiarata,
    sospensione non concessa dalla Procura, motivata dalle natura non esecutiva della procedura prefallimentare, attribuendo l'esecutività alla dichiarazione di fallimento e alla procedura
    Ad oggi c'è un rinvio a giudizio dei soggetti denunciati, l'amministratore mi comunica la volontà della richiesta di sospensione art ART 20 LG 44/99
    attualmente la procedura sta procedendo alla vendita dei beni .
    A vostro parere In questo caso la Procura potrebbe concedere la sospensione? la procedura come dovrà agire?

    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/04/2019 20:33

      RE: Sospensione procedura

      Il comma quarto dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999 dispone che "sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate". E' sorto il problema se tale norma fosse applicabile anche alle vendite fallimentari e la Cass. 19 aprile 2016, n. 7740 ha riaffermato che "La sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti ed alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso". tanto comporta anche che l'stanza di sospensione va rivolta non al Procuratore della Repubblica che procede penalmente, ma al giudice delegato, che è competente a disporre la sospensione delle vendite fallimentari.
      La sospensione tuttavia è soggetta al termine di un anno "dall'evento lesivo". La stessa Corte sopra citata, infatti, dopo aver discettato sulla ratio della norma, ha precisato che "Se quella descritta, allora, è la comune ratio della disciplina di cui si discorre, appare all'evidenza come sia la sospensione dei termini di pagamento dei mutui e degli oneri fiscali, di prescrizione o di decadenza, come pure degli atti di esecuzione forzata, debba comunque intervenire entro un lasso di tempo ragionevole da individuare - sulla base del mero dato normativo - necessariamente a decorrere dall'"evento lesivo", che appunto è il fattore generatore del diritto ad ottenere le dette moratorie, definito, ai sensi della l. n. 44 del 1999, art. 3, come novellato dalla l. n. 3 del 2012, come "qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata".
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        26/04/2019 11:37

        RE: RE: Sospensione procedura

        vi ringrazio per la risposta
        la dichiarazione di fallimento è fase di processo concorsuale con vocazione liquidatoria ad essa può esse ricondotta la nozione esecutiva cui art 20 c4 lg 44/99
        vi chiedo se invocando tale disposto normativo è plausibile anche una sospensione della stessa Procedura fallimentare se richiesta , e che azioni deve intraprendere il cf

        grazie
        spp
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/04/2019 18:52

          RE: RE: RE: Sospensione procedura

          No, la norma in questione non prevede la sospensione della procedura fallimentare, ma la sospensione dell''esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. Il curatore , se il giudice delegato, su istanza della parte interessata, non sospende le vendite, procede alla normale liquidazione del patrimonio fallimentare.
          Zucchetti SG srl