Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

riparto parziale spese in prededuzione

  • Maurizio Ugolini

    Pesaro (PU)
    06/06/2018 17:30

    riparto parziale spese in prededuzione

    Buonasera
    sottopongo il seguente quesito:
    anno 2012: società dichiarata fallita per mancata ammissione alla procedura concordataria in quanto non è stato versato il deposito cauzionale. L'attestatore si insinua in prededuzione per il proprio credito e il sottoscritto curatore nel progetto di stato passivo propone l' ammissione come richiesto per l'imponibile, escludendo l'IVA in quanto non era stata emessa la fattura. Il creditore presenta osservazioni al progetto di stato passivo richiedendo anche l'IVA in prededuzione motivando la sua richiesta aducendo al fatto che ha svolto l'attività nell'interesse della massa creditoria attestando il valore dei beni componenti l'azienda.
    Il G.D. si è riservato e quando ha sciolto la riserva ha emesso un decreto con il quale ammette il credito IVA in privilegio ex art. 2758 cc, a condizione che venga emessa fattura e che sussistano i beni su cui esercitare il relativo privilegio richiamando la sentenza della Cassazione Civile n. 8222/2011.
    Pertanto la situazione è la seguente: credito in prededuzione per onorario e Iva in privilegio ex art. 2758 cc. alle condizioni sopra citate.
    Il curatore ha a disposizione somme per pagare i crediti in prededuzione. Si chiede:
    deve essere pagata anche L'IVA all'attestatore oppure no?
    Ringrazio per la cortese risposta che mi vorrete dare
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/06/2018 18:55

      RE: riparto parziale spese in prededuzione

      Riteniamo che il nòcciolo della questione sia il provvedimento del Giudice Delegato (che dal testo del quesito ci parrebbe essare divenuto definitivo per mancata impugnazione), tenuto conto dell'ultimo comma dell'art. 111-bis l.fall., che stabilisce operare la graduazione dei debiti per grado di privilegio, anche all'interno delle prededuzioni:

      - se dal provvedimento del Giudice risulta che il credito dell'attestatore sia stato ammesso tutto in prededuzione e, al suo interno, l'imponibile come onorario professionale con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., e l'IVA con privilegio ex art. 2758 c.c., allora entrambi gli importi rientrano comunque nelle prededuzioni e vanno pagati integralmente in questa sede

      - ma se il provvedimento del Giudice stabilisce che l'onorario è ammesso in prededuzione e l'IVA in privilegio, quest'ultima non potrà certo essere pagata in un riparto dedicato alle sole prededuzioni.