Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

COMPENSO DEL CURATORE

  • Giovanni Mei

    Lucca
    12/07/2018 10:01

    COMPENSO DEL CURATORE

    Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio del servizio FallCo Forum che per molti Curatori, compreso il sottoscritto, è divenuto strumento di lavoro utilissimo.
    Il quesito che vorrei sottoporvi riguarda ancora il concetto di Attivo realizzato che serve per la determinazione del compenso del Curatore. Chiedo se gli importi realizzati devono essere considerati al netto o al lordo dell'iva. La domanda nasce perché come è stato più volte precisato anche in questo Forum la Cassazione e la giurisprudenza hanno ribadito che si deve fare riferimento al totale della liquidità acquisita. E gli importi incassati certamente comprendono anche l'iva.
    Sono certo note a tutti le considerazioni che l'iva è importo neutrale (ma solo fino ad un certo punto) e che deve essere riversata (ma non sempre, vedi ad esempio il caso di importi a credito precedenti). Sulle scorta di tali considerazione molti colleghi calcolano l'importo realizzato al netto dell'iva.
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/07/2018 19:49

      RE: COMPENSO DEL CURATORE

      Ad una domanda simile alla sua abbiamo risposto qualche anno fa come segue:
      In tema di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, le percentuali previste, con riguardo all'entità dell'attivo, dall'art. 1 d.m. 28 luglio 1992 (ora d.m. 25 gennaio 2012, n. 30) vanno applicate sull'attivo realizzato - inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie - e non sul valore di inventario dei beni". In tal senso Cass. 22/09/2004, n. 18996, sulla scia di altri precedenti che hanno comunque affermato che nel concetto di attivo realizzato rientra "tutta la liquidità comunque acquisita" … compresa "quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallito" (Cass. 08/01/1998, n. 100); ovvero che deve comprendersi nel concetto di attivo realizzato, "non solo la liquidità acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidità comunque acquisita …" Cass. 03/07/1997, n. 5978; Cass. 02/12/1993, n. 11952).
      Da queste decisioni si capisce che nel concetto di attivo rientrano tutte le entrate, per cui pensiamo anche l'Iva incassata rientri nella previsione di attivo realizzato.
      Zucchetti SG srl