Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Diritto di ritenzione art. 2756 c.c.

  • Giovanni Massoli

    Milano
    28/11/2018 09:38

    Diritto di ritenzione art. 2756 c.c.

    Buongiorno,
    all'atto del fallimento un'autovettura di proprietà della società fallita si trova presso un'autofficina, che ha effettuato prima del fallimento dei lavori di riparazione ed è in attesa del relativo pagamento.
    E' opponibile alla procedura il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c. oppure posso pretendere, come curatore, la restituzione del mezzo?
    Grazie e cordiali saluti
    Giovanni Massoli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/11/2018 16:07

      RE: Diritto di ritenzione art. 2756 c.c.


      La fattispecie trova piena e completa regolamentazione nell'art. 53 l.f, per il quale:
      "I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
      2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalita' a norma dell'art. 107.
      3. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente"
      Come vede, dopo l'ammissione al passivo il creditore con diritto di ritenzione può vendere direttamente con le modalità di cui al secondo comma sopra richiamato, e per impedirlo il giudice ha i poteri di cui al terzo comma. Fin quando il creditore non viene ammesso, si ritiene prevalentemente che egli conservi il diritto di ritenzione, pur se manca la legittimazione a chiedere la vendita, per cui il curatore non potrebbe chiedere la restituzione del bene.
      Zucchetti Sg srl