Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pignoramento presso terzi dell'equa riparazione

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    15/05/2019 18:02

    pignoramento presso terzi dell'equa riparazione

    Alla contabilità della Corte di Appello che ha subito il pignoramento dall'Agenzia delle Entrate e non paga l'indennizzo liquidato a seguito di ricorso ex cd. Legge Pinto all'ex fallito , in quanto debitore del fisco , ho replicato che l'equa riparazione è impignorabile in quanto trattasi di risarcimento del danno non patrimoniale subito per l'eccessiva durata della procedura concorsuale , tanto che in un caso simile di precedente pignoramento presso terzi alla Banca d'Italia l'Istituto aveva successivamente rgolarmente pagato il mio cliente sempre ex fallito .
    Stavolta però la risposta è stata negativa poiché a fine anno sarebbe cambiata la norma per cui la contabilità deve effettuare l'interrogazione all'Agenzia per importi superiori ad € 5.000,00 ai sensi degli artt. 48 bis e 72 bis DPR 197/602 e , se il ricorrente è debitore del fisco, l'Agenzia notifica il pignoramento presso terzi esattoriale e la Corte non paga e compensa.
    Vi risulta corretto o siete a conoscenza di casi simili ?
    Nel ringraziare anticipatamente anche per il quesito sull'esdebitazione invio cordali saluti.
    Avv. Antonio Sgattoni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/06/2019 00:21

      RE: pignoramento presso terzi dell'equa riparazione

      Come emergerà dall'analisi svolta qui di seguito, il nòcciolo della questione non è nè tributario nè fallimentare, bensì civilistico; cerchiamo quindi di dare il nostro contributo, ma stiamo solo "tirando la volata" ai giuristi, ai quali, come .si vedrà, spetta l'analisi del punto nodale del problema.


      L'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, citato nel quesito, è stato recentemente modificato solo per diminuire da 10.000 a 5.000 euro la soglia di importo e prolungare da 30 a 60 giorni il periodo di sospensione di cui al comma 4.

      Per il resto, la norma è in vigore da tempo e da tempo quindi sussiste l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, stabilito dal primo comma di essa, "prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro," di verificare "se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo".

      In caso affermativo, come correttamente è avvenuto nel caso esposto nel quesito, esse "non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

      Il secondo comma dell'articolo demanda a un successivo Decreto la fissazione delle modalità di attuazione; il Decreto in questione è il n. 40 del 18/1/12008, che all'art. 3, IV comma, stabilisce che "Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione" e al VI comma che "Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario".

      Ciò premesso, è l'ultimo periodo della risposta della Corte d'Appello come citata nel quesito, che non ci convince, sotto due aspetti.

      In primo aspetto, più semplice, è che la Corte non "compensa" un suo debito con il credito dell'Agenzia: non ci sono a evidenza i termini per tale istituto giuridico, essendo il creditore diverso dal debitore.

      Ciò che avviene è che, come scritto nella disposizione qui sopra citata, su tale importo l'Agente può esercitare la propria attività di riscossione, pignorandolo a norma dell'art. 72-bis del D.P.R. 602/73; e questo è il secondo e più delicato aspetto.

      La questione dell'impignorabilità del credito per risarcimento da "legge Pinto" in quanto equiparato a risarcimento per danno non patrimoniale è stata oggetto di più pronunce della Corte di Cassazione a Sezione Unite, che però si sono ben guardate dal dare una caratterizzazione univoca; non siamo pertanto in grado di dare una risposta certa (e forse potrebbe essere questo il motivo delle diverse risposte dai due Enti citati nel quesito).

      Di conseguenza, ciò che deve a nostro avviso essere fatto è verificare se l'Agente per la riscossione si è attivato nel termine dei 60 giorni, e:
      - il caso negativo, pretendere il pagamento dalla Corte d'Appello a norma dell'art. 3, VI comma, del Decreto 18/1/12008 n. 40, qui sopra riportato
      - in caso positivo, valutare attentamente se, tenuto conto dell'entità dell'importo in questione, delle spese e dei tempi necessari, e della non chiara situazione giurisprudenziale, sia opportuno sollevare la questione dell'impignorabilità.
      • Antonio Sgattoni

        Grottamare (AP)
        03/07/2019 10:39

        RE: RE: pignoramento presso terzi dell'equa riparazione

        Non esiste l'obbligo di controllo ex art. 48 bis DPR 602/73 quando occorre tutelare i diritti fondamentale della persona come quello della celere durata del processo ex art. 6 par. 1 CEDU , ripreso nel diritto interno dalla cd. legge Pinto , per cui l'equa riparazione è esente e deve essere corrisposta a prescindere da pendenze con il fisco così come ritenuto all'epoca anche dalla Banca di D'Italia in un parere che vorrei allegare se sapessi come fare .
        Cordiali saluti .
        Avv. Antonio Sgattoni
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/07/2019 16:35

          RE: RE: RE: pignoramento presso terzi dell'equa riparazione

          Come abbiamo premesso nell'intervento precedente, la problematica fiscale, sulla quale abbiamo potuto dare il nostro contributo, va coordinata con quella civilistica, materia nella quale non abbiamo sufficienti competenze per dare una risposta certa.

          L'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 è norma fiscale e, per quanto riguarda il caso in questione, chiara. Se poi essa confligge con i diritti fondamentali della persona e quindi in questo caso è superata, non siamo in grado di poterlo affermare, o confutare, con certezza.