Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Chiusura fallimento II comma art. 108 lf

  • Carlo Zito

    Milano
    18/06/2018 20:35

    Chiusura fallimento II comma art. 108 lf

    Si chiede un parere in merito all'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 6 bis dl. 328/97 relativamente ad una procedura ante 1997.
    La procedura è stata chiusa ai sensi del II comma dell'art.108 lf nel luglio 2017, con prosecuzione delle cause in corso per il recupero di un credito.
    All'esito di tali giudizi il fallimento sarebbe in grado di procedere oggi ad un nuovo riparto finale che potrebbe prevedere il pagamento integrale delle imposte.
    In tale caso si chiede se sussistono le condizioni previste dall'art. 6 bis dl 328/97 per la disapplicazione degli interessi e delle sanzioni, considerato che la norma prevede il termine di 30 giorni dalla chiusura per il pagamento delle imposte.
    Nel caso prospettato la procedura nonostante il decreto di chiusura prosegue la sua attività limitatamente al recupero dei crediti.
    Il decreto del tribunale prevede che il curatore :
    - non provveda alla cessazione della posizione fiscale ed alla cancellazione dal registro delle imprese
    - all'esito dei giudizi provveda a predisporre un progetto di ripartizione supplementare delle somme accantonate e realizzate;
    - all'esito dell'approvazione del riparto supplementare relazioni la completa esecuzione della procedura.
    Nei fatti la chiusura della procedura si pospone all'esito dei giudizi ai quali seguirà rendiconto e riparto finale suppletivo.
    A parere dello scrivente verrebbero rispettate le due condizioni previste dall'art. 6 bis del DL 328/97 che sono il pagamento delle imposte ed il termine di 30 giorni dal decreto di esecutività del piano di riparto .
    Grato del vostro parere
    • Carlo Zito

      Milano
      18/06/2018 20:46

      RE: Chiusura fallimento II comma art. 108 lf

      Ovviamente il riferimento è al secondo comma dell'art. 118 lf.
      Scusate il refuso
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/06/2018 23:28

      RE: Chiusura fallimento II comma art. 108 lf

      A seguito dell'introduzione della possibilità di "chiusura anticipata" della procedura conseguente alla modifica dell'art. 118 l.fall. ricordata nel quesito sono emersi, e successivamente in gran parte risolti, una serie di dubbi sulle conseguenze di tale procedura sotto il profilo fiscale.

      La fattispecie esposta nel quesito, fortunatamente non certo frequente, si potrebbe aggiungere a tale lista, anche se come vedremo la questione ci pare abbia una risposta, se non certa, quantomeno ragionevole.

      L'articolo 6-bis del D.L. 328/97 stabilisce che il termine dei trenta giorni decorre "dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 111 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento", ma l'art. 111 l.fall. non parla di decreto di esecutività del piano di riparto, bensì di ordine di distribuzione delle somme.

      Ma se lascia perplessi la formulazione letterale, ci pare che, come giustamente sottolineato nel quesito, ne sia ben chiara la ratio e la finalità: premiare con l'esonero da sanzioni e interessi il pagamento integrale delle imposte con grande sollecitudine, individuata nei 30 giorni da quando è esecutivo il piano di riparto.

      E allora il richiamo non ai riparti parziali (la cui procedura è disciplinata dall'art. 110 l.fall.) o al riparto finale (disciplinato dall'art. 117 che per la procedura richiama, fra altri, il 110) o al riparto supplementare (disciplinato dal decreto di chiusura di cui all'art. 119, nel 1997 non ancora previsto) ma genericamente al "piano di riparto" senza riferirsi ad alcuno di tali articoli, parrebbe significare che l'agevolazione spetti nel caso in cui il pagamento avvenga entro trenta giorni dall'esecutività del piano di riparto nel quale avviene il pagamento integrale delle imposte, sia tale riparto parziale, finale o suppletivo.

      Non possiamo essere certi di questa interpretazione, ma ci pare che rispetti sia la lettera che la ratio della norma in questione.