Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Natura del credito sorto con sentenza emessa in pendenza del fallimento - Revoca decreto ingiuntivo provvisoriamente ese...

  • Ilaria Bellini

    Forlì (FC)
    29/01/2019 13:50

    Natura del credito sorto con sentenza emessa in pendenza del fallimento - Revoca decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla Curatela

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente un Vostro parere sulla seguente vicenda.
    Avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Curatela, l'asserito debitore ha proposto opposizione introducendo un giudizio ordinario di cognizione. All'esito della prima udienza, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed il debitore ha pagato l'importo richiesto.
    Il quesito che sottopongo è il seguente: laddove il giudizio di opposizione si concluda in senso sfavorevole al fallimento (con la revoca del decreto ingiuntivo), le somme pagate dal debitore dovranno essere restituzione ponendole in prededuzione oppure concorreranno con tutti gli altri creditori? Ritengo dette somme vadano accantonate dal Curatore in attesa della conclusione del giudizio di opposizione ma vorrei avere una conferma normativa e Vostro parere.
    Attendo Vostro riscontro e ringrazio sentitatamente.
    Cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/01/2019 19:58

      RE: Natura del credito sorto con sentenza emessa in pendenza del fallimento - Revoca decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla Curatela

      La fattispecie da lei rappresentata è regolata dal terzo comma dell'art. 113 l.fall., per il quale "Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato". Questa regola di prudenza, per la quale le somme incassate dal fallimento in forza di un titolo non definitivo ma provvisoriamente esecutivo debbano essere trattenute, depositate e non distribuite nella procedura, sta ad indicare che tali somme non vanno comprese nei riparti in quanto, ove il provvedimento finale e definitivo della vertenza giudiziaria fosse sfavorevole, le stesse dovranno essere restituite a chi le ha versate.
      Zucchetti SG srl