Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Accertamento di credito erariale sorto nel corso della procedura

  • Franco Della Nina

    PORCARI (LU)
    12/07/2018 17:41

    Accertamento di credito erariale sorto nel corso della procedura

    L'Agenzia delle Entrate contesta al curatore tramite avviso bonario un'infrazione IVA commessa nel corso della procedura e quindi teoricamente credito deducibile.
    Trascorsi i 30 giorni per regolarizzare la posizione, l'agente della riscossione emette la cartella di pagamento.
    Il credito preteso dall'Erario diviene effettivo decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella, o è un credito che pur teoricamente prededucibile deve essere accertato secondo le regole di ammissione al passivo?
    In questo caso quanto tempo ha l'Erario per chiederne l'accertamento?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/07/2018 00:02

      RE: Accertamento di credito erariale sorto nel corso della procedura

      Riteniamo che con " teoricamente credito deducibile" si intendesse "teoricamente credito prededucibile", e con "quanto tempo ha l'Erario per chiederne l'accertamento?" si intendesse chiedere "quanto tempo ha l'Erario per chiedere l'ammissione al passivo".

      Se così è, il credito in questione non è "teoricamente" ma è "senza dubbio" credito prededucibile, essendo sorto in corso di procedura, si applica quindi l'art. 111-bis l.fall., a norma del quale "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare".

      Di conseguenza, se il credito non è contestato (e ciò avverrà se la cartella non viene impugnata avanti la Commissione Tributaria) l'istanza di ammissione al passivo non è necessaria; ma se viene contestato l'Erario dovrà presentare istanza di ammissione al passivo che, se al momento dell'esame della stessa in contenzioso sarà ancora pendente, dovrà essere ammessa con riserva.

      Ciò premesso affrontiamo la seconda domanda: quanto tempo ha l'Ufficio per presentare tale istanza di ammissione?

      Essendo un credito sorto in corso di procedura riteniamo che non si possa certo applicare il termine annuale dall'esecutività dello stato passivo delle istanze tempestive stabilito dall'art. 101, I comma, l.fall.; l'Erario potrà quindi presentare tale istanza, mutuando quanto era stabilito dalla legge fallimentare nel testo ante riforma del 2005/2006, fino al passaggio in giudicato del decreto di esecutività del piano di riparto finale.

      Va infine tenuto presente che la presentazione dell'istanza tardiva soggiace comunque ai termini prescrizionali ordinari, e subisce la regola generale dell'intangibilità dei riparti già effettuati al momento dell'ammissione.