Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Pagamento crediti in prededuzione e insufficienza di fondi

  • Diego Trinchera

    Chiavenna (SO)
    14/02/2019 12:27

    Pagamento crediti in prededuzione e insufficienza di fondi

    FALLIMENTO VECCHIO RITO in fase di chiusura per insufficienza di attivo, mancanza di liquidità e autorizzata rinuncia a ulteriori atti per il recupero di crediti - da sentenza di condanna -verso ex amministratori.
    Sopravviene, da ultimo, modesto rimborso IVA. Sussistono crediti in prededuzione per il soddisfacimento dei quali i nuovi fondi sono insufficienti.
    I crediti classificabili in prededuzione sono costituiti da:
    - Rimborso spese anticipate dalla curatela
    - Anticipazioni di Cancelleria
    - Parcella del legale della procedura
    - Rimborso spese legali a controparte vittoriosa in causa per revocatoria
    Dei detti crediti, quello vantato da controparte penso non goda di alcun privilegio .
    Gli altri crediti, a vostro parere, godono di ugual grado di privilegio e pertanto si avrà una ripartizione proporzionale? Ove i privilegi fossero di diverso grado, si potrà eseguire comunque una ripartizione proporzionale con applicazione del combinato disposto degli artt. 2777 e 2782 - 1° e 2° comma c.c.?
    INOLTRE quota della sopravvenuta liquidità dovrebbe essere impiegata per effettuare rinnovo di notifica - di prossima scadenza- di sentenza di condanna al risarcimento danni a carico degli ex amministratori, residenti fuori dalla circoscrizione del Tribunale di competenza: ciò al fine di consentire- dopo la chiusura della procedura- azioni individuali da parte di eventuali creditori interessati.
    Ringrazio e spero in un pronto riscontro dovendo provvedere alla chiusura della procedura.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/02/2019 18:50

      RE: Pagamento crediti in prededuzione e insufficienza di fondi

      In caso di insufficienza dell'attivo alla soddisfazione delle prededuzioni va fatta una graduazione dei crediti nell'ambiro delle prededuzione e pagati secondo l'ordine conseguente. Questo principio, affermato nell'art. 111bis, costituiva patrimonio comune della giurisprudenza già prima della riforma, per cui trova applicazione anche ai afllimento c.d. vecchio rito.
      Facendo la graduazione i primi due sono nella stessa posizione quali spese di giustizia, Il terzo gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. e il quarto ha natura chirografaria.
      Zucchetti SG srl