Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

liquidazioone coatta amministrativa di nomina ministeriale

  • Simona Indiveri

    Arezzo
    04/12/2018 19:09

    liquidazioone coatta amministrativa di nomina ministeriale

    Gent.mi,
    a seguito di un provvedimento di nomina Ministeriale a Commissario liquidatore di cooperativa, dovendo provvedere alla liquidazione del patrimonio e quindi alla vendita dei beni immobili della società, mi sono posta diversi quesiti (non essendo la materia particolarmente approfondita da normativa, né da testi):
    1- la decisione sulle modalità specifiche di vendita, con la possibilità anche di "svicolare" dalla obbligatorietà della vendita telematica prevista dal codice di procedura, magari adottando la più semplice vendita senza incanto con adeguate forma di pubblicità, suppongo debba essere comunque sottoposta ad autorizzazione Ministeriale; (qui non abbiamo comitato di sorveglianza, quindi molte decisioni saranno del tutto autonome);
    2 - i bandi di vendita e le successive aste (che terremo in studio con avvisi ordinari come si redigevano prima dell'ingresso del sistema delle aste telematiche), saranno seguiti da verbali di aggiudicazione provvisori, sottoposti alla condizione del versamento del prezzo da parte degli aggiudicatari entro i termini stabiliti;
    3 - mi chiedo se e come sia possibile provvedere anche alla redazione dei decreti di trasferimento, se il commissario abbia la possibilità di redigerlo e soprattutto se il Ministero lo firmi e lo invii in formato telematico al fine di estrarre le copie per la registrazione e trascrizione….come nelle procedure esecutive e fallimentari in genere,
    oppure si debba necessariamente rinviare per la sottoscrizione del trasferimento ad un Notaio.
    4 - provvedere successivamente alle cancellazioni dei gravami con oneri a carico non necessariamente della massa.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      09/12/2018 20:28

      RE: liquidazioone coatta amministrativa di nomina ministeriale

      Ai sensi dell'art. 204 l.fall. il commissario liquidatore "procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione". Egli, secondo quanto previsto dal successivo art. 210, salve le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.
      Nell'esercizio di questo compito, inoltre, egli svolge attività di natura amministrativa (e dunque la vendita compiuta in sede di lca non ha natura di vendita giudiziale, ed è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo salvo che non vengano in rilievo questioni di solo diritto soggettivo).
      Ai sensi dell'art. 199 l.fall., inoltre "il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale" con la conseguenza che il suo operato deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità.
      Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l'art. 104 ter l.fall., che prevede l'obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
      Generalmente, non si esclude l'applicabilità dell'art. 107 l.fall., anche se la sua osservanza non è obbligatoria.
      Proprio quest'ultima precisazione è il presupposto sulla scorta del quale è possibile rispondere alla domanda. Non essendo obbligato al rispetto della previsione di cui all'art. 107 l.fall., il liquidatore non è obbligato a vendere secondo le disposizioni del codice di procedura civile, né tanto meno seguendo il paradigma della vendita telematica.
      Irrisolto invece è il tema relativo alle modalità di attuazione del trasferimento e, soprattutto, alle modalità attraverso cui procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene.
      Sotto questo profilo, le direttive dell'autorità di vigilanza potrebbero limitarsi a disciplinare profili di carattere formale ma potranno anche impartire disposizioni specifiche a tutela di particolari interessi di rilievo pubblicistico ritenuti meritevoli di protezione.
      Alcuni autori hanno ritenuto in passato che i creditori avrebbero dovuto prestare il loro consenso, in difetto del quale la cancellazione delle formalità pregiudizievoli avrebbe dovuto essere richiesta in un autonomo giudizio al giudice ordinario.
      Risalente è anche l'opinione di chi ha ipotizzato l'intervento del giudice dell'esecuzione, su istanza del commissario liquidatore.
      Maggiormente condivisibile ci sembra invece la tesi di coloro i quali hanno predicato in proposito l'intervento dell'autorità di vigilanza, la quale procederà d'imperio quando i creditori non abbiano inteso prestare il loro consenso.
      Si tratta, peraltro, di soluzione già prevista per alcune imprese ammesse al procedimento di l.c.a.
    • Giovanni Campanini

      REGGIO EMILIA (RE)
      10/12/2018 11:58

      RE: liquidazioone coatta amministrativa di nomina ministeriale

      Ritenendo di avere una buona esperienza in materia, mi permetto di segnalare innanzi tutto che i beni immobili non possano, mai, essere venduti senza preventiva autorizzazione ministeriale ancorchè non in blocco; tale criterio è valido esclusivamente per i beni mobili.
      Fatta questa doverosa precisazione, per le vendite immobiliari occorre istanza al ministero alla quale si deve allegare la perizia giurata e copia del bando con tutte le indicazioni sulle modalità di vendita (che possono essere come da voi segnalto senza incanto) ma avvengono esclusivamente davanti al notaio (prescelto dal C.L.). La pubblicità potrà avvenire su siti specializzati e/o tramite inserzione su giornali a tiratura locale, regionale o nazionale o con altre forme ritenute più idonee ed opportune per la maggiore diffusione della notizia: ovviamente è però il ministero che autorizzerà le modalità di pubblicazione suggerite dal C.L. A tale proposito nulla osta anche ad una pubblicità tramite il sistma delle aste telematiche ancorchè non obbligatorio. Quanto alle cancellazioni delle c.d. formalità è sempre indicato anche questo aspetto, nel decreto autorizzativo del ministero alla vendita immobiliare: le eventuali trascrizioni ipotecarie e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni saranno cancellate successivamente alla vendita ai sensi dell'art. 5 L. 400/1975. Il che dal punto di vista procedurale significa che successivamente all'asta, succesivamente al rogito di vendita il C.L. dovrà predisporre apposita istanza al MiSE per richiedere la cancellazione di tutte le formalità che insistono sul bene immobile oggetto di vendita. Dette formalità verranno cancellate dal medesimo notaio che ha assistito alla vendita il C.L.
      Si resta a disposizione anche tramite email del mio studio per ulteriori chiarimenti.
      • Marco Pedretti

        LANGHIRANO (PR)
        27/10/2022 12:01

        RE: RE: liquidazioone coatta amministrativa di nomina ministeriale

        Buongiorno, in relazione alle vendite mobiliari non in blocco, ad esempio, una partecipazione societaria o dei fondi di proprietà dalla LCA, occorre l'autorizzazione ministeriale? tenuto conto che le offerte per questi beni hanno scadenze incompatibili con i tempi di autorizzazione del Mise tale previsione sarebbe un affossamento delle capacità del Commissario nello svolgere il proprio compito con speditezza.
        purtroppo in questo ambito la norma lascia molto spazio alla prassi.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/10/2022 19:59

          RE: RE: RE: liquidazioone coatta amministrativa di nomina ministeriale

          Il secondo comma dell'art. 210 l.fall. dispone che "In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza". Ne consegue che per la vendita di beni mobili non in blocco il commissario, in forza del primo comma dello stesso articolo, ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione; di modo che, salvo diversa indicazione di tale autporità, il commissario non è tenuto a seguire le procedure competitive di cui all'art. 107 né le norme del codice di procedura civile, potendo anche procedere a trattativa privata. E' comunque consigliabile, nella liquidazione di beni di particolare valore, munirsi di una autorizzazione dell'autorità di vigilanza. . .
          Zucchetti SG srl