Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

in procedura fallimentare: vendita immobile all'estero

  • Novella Elisei

    foligno (PG)
    03/06/2015 20:09

    in procedura fallimentare: vendita immobile all'estero

    si chiede di sapere se, in una vendita di immobile sul territorio polacco -vista la innegabile difficoltà di organizzare e gestire il tutto in Polonia o in Italia per operatori polacchi - sia possibile percorre, con il consenso del comitato creditori, una procedura di vendita diversa da quanto strettamente previsto dal c.p.c. con asta senza incanto/con incanto.
    In particolare il sottoscritto curatore ha proceduto a raccogliere via email delle offerte di acquisto (contenenti dati dell'offerente, del bene e conoscenza della perizi, del prezzo superiore al valore periziato, del deposito cauzionale pari a 1/10 del valore offerto ) entro una scadenza determinata. Inoltre per aumentare la competivita' della procedura è stata prevista l'automatica comunicazione, di volta in volta, ai soggetti intervenuti, il pervenimento di un'eventuale successiva offerta più alta, dando la possibilta' di fare rialzi superiori ad un importo prefissato sempre entro il termine ultimo della raccolta delle offerte.
    Si chiede se tale procedura possa essere ritenuta valida poiché sostanzialmente rispettosa dei principi alla base dell'asta senza incanto e con incanto, se pur non formalmente corretta.
    E, se valida, se il perfezionamento dell'atto di vendita debba essere comunque eseguito dal G.D. con decreto oppure possa essere comunque delegato dal G.D. il curatore a sottoscrivere l'atto definitivo presso notaio polacco.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/06/2015 20:09

      RE: in procedura fallimentare: vendita immobile all'estero

      La questione è complessa per chè sono in corso elaborazioni normative comunitarie per armonizzare le procedure nei vari stati dell'unione europea, della quale fa parte anche la Polonia. Per ora, vige ancora il regolamento Cee n. 1346/2000 sulla insolvenza transfrontaliera, che costituisce il risultato di una scelta di compromesso sintetizzata dal principio della c.d. "universalità limitata o attenuata", nel senso che si ammette la possibile convivenza parallela di una procedura principale d'insolvenza di carattere universale aperta nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore, e di procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura e dove il debitore abbia una dipendenza, i cui effetti sono limitati ai beni situati in tale Stato. Di conseguenza, il curatore del fallimento dichiarato in Italia apprende all'attivo i beni del fallito che si trovano in Italia secondo le regole della nostra legge fallimentare, ma non dispone egualmente dei beni del fallito che si trovano all'estero, che rimangono formalmente estranei al fallimento e soggetti alle ordinarie azioni esecutive previste nello Stato in cui si trovano. In questo, se uno Stato Ue, il curatore del fallimento dichiarato in Italia non ha bisogno di una delibazione della sentenza di fallimento(né in via principale né in via incidentale, in quanto la decisione italiana è riconosciuta negli altri stati dell'unione, e può agire nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti dalla legge del paese dell'UE di apertura (Italia), ma deve rispettare la legge dello Stato nel cui territorio agisce (Polonia). Deve, cioè agire come un qualsiasi creditore in rappresentanza unitaria della massa e può prendere pertanto quelle iniziative in via esecutiva (con un pignoramento o un sequestro o che altro rimedio sia previsto all'estero) che la legge del posto consente perché, come detto, qualunque attività giudiziaria relativa ai beni all'estero è soggetta alla lex fori e il curatore si presenterà in tale sede come un unico creditore, ovviamente sempre assistito da un legale.
      L'esecuzione sarà quindi un'esecuzione individuale, in cui il curatore potrà concorrere con tutti i creditori lì intervenuti; di modo che, solo recuperando il bene e riportandolo in Italia 8se bene mobile), o riuscendo a farlo liquidare all'estero, portando in Italia il ricavato per la distribuzione, si realizzerà appieno la concorsualità tra i creditori del fallito (trovando piena applicazione la lex concursus , ivi compresa la disciplina della fase del riparto).
      Questo riteniamo sia sinteticamente il meccanismo vigente, per cui la procedura da lei ipotizzata ci sembra non realizzabile, tuttavia è preferibile e opportuno consultare un esperto, con conoscenza anche del diritto polacco.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Cioni

        PRATO
        04/07/2019 17:38

        RE: RE: in procedura fallimentare: vendita immobile all'estero

        Buonasera, con la presente sono a sottoporvi il seguente caso: il fallimento è proprietario di un bene mobile registrato, non consegnato alla curatela e sul quale è stata comunque trascritta la sentenza di fallimento al PRA. Un terzo soggetto (estraneo al fallimento) rappresenta successivamente al curatore che tale bene si trova parcheggiato in una strada privata di paese appartenente all'unione europea. Contestualmente tale soggetto presenta al fallimento una offerta per l'acquisto del veicolo. Il fallimento non dispone di fondi sufficienti per riportare il bene in Italia, nè il legale rappresentante della fallita intende adoperarsi per la restituzione del mezzo. Ferme restando le responsabilità del caso in capo al legale rappresentante che non ha riconsegnato il bene agli organi della procedura, a vostro avviso è possibile effettuare le procedure competitive sul PVP dando atto di aver ricevuto una offerta, che il bene si trova all'estero e che quindi, mentre le formalità relative al passaggio di proprietà avverranno in Italia, il ritiro del veicolo sarà a cura e spese dell'aggiudicatario nel paese estero?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/07/2019 18:56

          RE: RE: RE: in procedura fallimentare: vendita immobile all'estero

          Non vediamo ostacoli a seguire la strada da lei indicata, che ci sembra quella più corretta.
          Zucchetti SG srl