Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E RITENUTE INPS

  • Andrea Gianolio

    Modena
    04/07/2019 13:16

    RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E RITENUTE INPS

    Buongiorno a tutti,
    il mio quesito è il seguente.
    Una società in concordato fa un riparto in favore dei dipendenti. Dopo pochi giorni fallisce. Il 16 del mese successivo il curatore deve versare le ritenute Irpef? E quelle Inps?
    Alcuni non hanno preso parte al riparto in quanto non immediatamente raggiungibili, il curatore deve dar corso al riparto del concordato già avviato o chi ha avuto ha avuto scordiamoci il passato?

    Io ritengo che le ritenute Irpef vadano versate in quanto soldi del dipendente che la società ha trattenuto in qualità di sostituto. Idem per l'Inps ma solo per la parte a carico del lavoratore. In ultimo il riparto iniziato prima dell'intervenuto fallimento debba essere, per quanto possibile, portato a termine.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/08/2019 07:25

      RE: RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E RITENUTE INPS

      L'art. 111, II comma, l.fall. stabilisce che "Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", di conseguenza il riparto a favore dei dipendenti è pagamento di un debito concorsuale, il versamento delle ritenute è debito prededucibile.

      L'art. 111-bis, III comma, l.fall. stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto", di conseguenza, nè l'uno nè l'altro possono, a nostro avviso, essere pagati al di fuori di un riparto, perché nessuno di essi è sorto nel corso del fallimento.

      Riteniamo quindi che sia i dipendenti non ancora pagati alla data del fallimento, sia l'Erario per le ritenute, debbano presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento e non potranno essere pagati che in sede di riparto fallimentare, da effettuare seguendone la procedura e le formalità.

      Per quanto riguarda l'INPS, infine, il credito dei dipendenti dovrebbe già essere stato considerato, e verrà ammesso al passivo in corso di fallimento, al netto delle ritenute a suo carico. Non esiste quindi più la distinzione fra quota a carico del dipendente e quota a carico del datore di lavoro fallito, ma un unico debito per il quale l'INPS chiederà l'ammissione al passivo.