Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RETROCESSIONE AFFITTO DI AZIENDA

  • Marco Scattolini

    Macerata
    05/10/2018 11:21

    RETROCESSIONE AFFITTO DI AZIENDA

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente la Vostra opinione sulla seguente questione:
    La società X prima di essere dichiarata fallita ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società Y, contratto proseguito in assenza di esercizio del diritto di recesso da ambo le parti, così come previsto dall'art. 79 l.f..
    Visto l'approssimarsi della scadenza del contratto di cui sopra, come impattano nel fallimento i debiti sorti in capo all'affittuaria alla luce della sentenza n. 23581 del 9/10/2017 emessa dalla Corte di Cassazione (Sez. I Civile) in cui dapprima viene richiamato l'art. 104-bis, il quale stabilisce che la retrocessione al fallimento di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2560 e 2112 c.c., ma poi viene accolto il ricorso?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2018 18:58

      RE: RETROCESSIONE AFFITTO DI AZIENDA

      Premesso che la retrocessione dell'azienda all'affittante realizza un fenomeno circolatorio, seppur di circolazione c.d. inversa, ove cedente deve essere qualificato l'affittuario che retrocede l'azienda e cessionario l'originario affittante che la riceve in restituzione, non vi è dubbio che a questo fenomeno, qualora si realizzi tra soggetti non falliti, siano applicabili le norme dettate dagli artt. 2257 e segg. e dall'art. 2112 quanto ai rapporti di lavoro. Tra le norme applicabili, visto che lei fa riferimento ai debiti contratti nel corso dell'affitto, va richiamato l'art. 2560, per il quale "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (1 comma). Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda (nel caso l'affittante che ottiene la retrocessione), se essi risultano dai libri contabili obbligatori"
      Quando, l'azienda, seppur data in affitto al tempo in cui il concedente era in bonis, va restituita al concedente dichiarato fallito, e quindi va retrocessa al fallimento, si pone il problema di stabilire se, all'atto della retrocessione, trovi applicazione tutta (o parte) della normativa sulla circolazione dell'azienda, tra cui il richiamato art. 2560 c.c., o se possa utilizzarsi il comma sesto dell'art. 104-bis, che, trattando dell'affitto di azienda stipulato dal curatore, esclude, nella prima parte, la responsabilità solidale del fallimento cui viene retrocessa l'azienda per tutti i debiti, compresi quelli relativi a rapporti di lavoro, maturati nel corso dell'affitto, ad evidente tutela dei creditori concorsuali e, nella seconda parte, assoggetta tutti i rapporti ancora pendenti all'atto della retrocessione alla disciplina di cui agli art. 72 e segg., sempre a tutela dei creditori concorsuali i quali, diversamente, sarebbero pregiudicati dalla successione, a norma dell'art. 2558 c.c., nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda.
      Cass. 9 ottobre 2017, n. 23581 (e con essa parte della dottrina, Giovetti, Murino, Rosssi, Lamanna, ecc.) esclude l'applicazione di questa disposizione derogatoria al caso della restituzione al fallimento di azienda preesistente al fallimento in ragione della natura eccezionale della statuizione in questione, che impone un regime esonerativo in deroga alla disciplina generale. In particolare, la Cassazione, proprio in un caso di affitto di azienda preesistente al fallimento che, a seguito di recesso dell'affittuario, veniva restituita al fallimento dell'affittante, afferma l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. alla retrocessione, suffragando questa interpretazione con il richiamo alla deroga prevista nel diverso caso di cui all'art. 104-bis l.f., di retrocessione di azienda affittata dal curatore.
      A noi (come ad altra parte della dottrina (Dimundo, Fimmanò, Bozza) e della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 05/05/2015; Trib. Monza 19/11/2013; Trib. Patti 12/11/2013; Trib. Firenze 30/05/2011) questa opinione non sembra convincente per la semplice ragione che la richiamata disposizione di cui al sesto comma dell'art. 104-bis ha indubbiamente un valore derogatorio della disciplina ordinaria, ma la eccezionalità se impedisce una interpretazione analogica, non ostacola una interpretazione estensiva, che costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore.
      Orbene, come si legge nell'ult. numero de Il fallimento, "sembra chiaro che la deroga di cui all'art. 104-bis alla disciplina ordinaria sulla circolazione dell'azienda all'atto della restituzione trovi la sua ragione non tanto nel fatto che il contratto di affitto sia stato stipulato dal curatore, quanto nel fatto che l'azienda venga retrocessa al fallimento, in modo da evitare una responsabilità della massa per i debiti sorti dalla dichiarazione di fallimento all'avvenuto esercizio del diritto di recesso contratti dall'affittuario e il subentro nei contratti a prestazioni corrispettive reciprocamente ineseguiti all'atto della retrocessione; finalità di non gravare la massa di debiti contratti da altri e di obbligazioni assunte da altri, che ricorre in ogni caso in cui l'azienda viene retrocessa ad un fallimento, sia stato il contratto di affitto preesistente o successivo alla dichiarazione di insolvenza".
      Zucchetti SG srl