Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

  • Giorgia Camerata

    ANCONA
    16/05/2017 17:45

    giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

    Buongiorno, vorrei sottoporre il seguente caso per avere Vostre osservazioni.
    Una S.r.l. fallisce nel mese di novembre 2016.
    Al momento della dichiarazione di fallimento risulta pendente in Cassazione (su ricorso della società fallita promosso quando era ancora in bonis) un giudizio nei confronti dell'INPS.
    Il Legale, a suo tempo incaricato dall'Amm.re Unico della società poi fallita, propone domanda di insinuazione al passivo fallimentare per il compenso maturato nel suddetto giudizio di cassazione e, presupponendo che l'interruzione automatica del processo per intervenuto fallimento non operi nei giudizi di cassazione, chiede l'ammissione del credito in prededuzione, poichè, trattandosi di giudizio pendente, risulterebbe ancora incaricato della rappresentanza e difesa giudiziale della società ora fallita, con conseguente diritto alla corresponsione delle competenze maturate.
    Il giudizio di Cassazione è ancora in attesa di fissazione dell'udienza.
    Il compenso è stato insinuato al passivo sulla base di un preventivo "a forfait" reso per l'intero giudizio e che prevedeva un importo minimo ed eventuali aumenti in caso di esito favorevole. Il preventivo non risulta sottoscritto dall'Amm.re Unico della società fallita, anche se la stessa ha pagato alcuni acconti (nella cui fatturazione non si fa menzione del preventivo).
    A mio parere la domanda va esclusa poichè, se si accoglie l'assunto che il giudizio non si è interrotto, il compenso del legale andrà liquidato in prededuzione ex art. 111 l.f., all'esito del giudizio e sulla base di un preventivo concordato con il curatore, tenuto conto degli acconti già percepiti.
    Se invece si considera il giudizio interrotto, non vi è diritto del professionista ad alcun compenso, oltre agli acconti già ricevuti, non essendo stata portata a termine l'opera professionale, che si è limitata all'introduzione del ricorso e per la quale ridotta attività è stato già percepito oltre il 90% del compenso previsto dal suddetto preventivo per l'intero giudizio.
    Gradirei avere le Vostre cortesi opinioni al riguardo.
    Se possibile gradirei anche Vostre considerazioni sul problema dell'operatività o meno dell'art.43 al giudizio di cassazione in corso e quale condotta sia consigliabile per il curatore.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2017 20:40

      RE: giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

      E' principio pacifico in giurisprudenza che "nonostante la mancanza di una espressa precisazione in tale senso, deve escludersi la possibilità di estendere la disposizione dell'articolo 43, ultimo comma, della legge fallimentare, come modificato dall'art. 41 d.lg. n. 5 del 2006 - che ha incluso espressamente l'interruzione del processo (di cui il fallito sia parte) tra gli effetti processuali della apertura del fallimento - al giudizio di cassazione, la cui disciplina è dominata dall'impulso d'ufficio e risulta pertanto incompatibile con l'applicabilità delle cause di interruzione previste in via generale dalla legge processuale. Deve escludersi - quindi - che la dichiarazione di fallimento della parte ricorrente, successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, sia causa di interruzione del relativo giudizio" (In termini, Cass. 01/10/2014, n. 20722; conf. Cass., 17/07/2013, n. 17450; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass., 31/05/2012, n. 8685; Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 06/08/2008, n. 21188).
      Tanto premesso, il legale incaricato dalla società fallita non può chiedere il compenso anche per le prestazioni future non ancora espletate, ma solo per quelle passate, ove ritenga cessato il rapporto, altrimenti dovrà comunque attendere la fine del processo, anche perché, come lei dice ha già ricevuto consistenti acconti. Alo momento, quindi, potrebbe essere respinta la domanda sostenendo che il legale non può avanzare pretese per crediti non ancora maturati per le prestazioni future e che per quelle già effettuate ha già ricevuto consistenti acconti che coprono il credito.
      Il preventivo, se non sottoscritto dalla società fallita- e per essa dal legale rappresnetante- e non fornito di data certa non è opponibile alla massa fallimentare; tuttavia valuti bene la situazione perché la manvcanza di un preventivo comporta l'applicazione delle tariffe dettate per le liquidazioni giudiziarie e il totale potrebbe anche essere più alto di quello ora richiesto.
      Se il rapporto cessa ora in quanto l'avvocato dismette il mandato o il curatore lo revoca e nomina un diverso legale (cosa possibile a norma dell'art. 85 cpc, che trova applicazione anche nel giudizio di cassazione), l'eventuale credito di quello attuale ha sicura natura concorsuale ed è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., Se, invece, il legale continua l'attività, lei deve conferirgli apposita procura e, per il principio della unitarietà della prestazione, alla fine l'intero compenso sarà in prededuzione.
      Zucchetti SG srl
      • Giorgia Camerata

        ANCONA
        17/05/2017 10:43

        RE: RE: giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

        Grazie per la cortese risposta
      • Irene Buonocore

        Benevento
        03/06/2019 11:32

        RE: RE: giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

        Nel caso in cui il giudizio -già pendente in cassazione prima della dichiarazione di fallimento- prosegua tra le parti originarie, senza l'intervento del curatore, la sentenza che definisce il giudizio sarà opponibile al fallimento?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/06/2019 20:50

          RE: RE: RE: giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

          A nostro avviso no. Sappiamo bene e lo abbiamo esposto anche nella risposta che precede, che è indirizzo consolidato della S. Corte che l'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Alla giurisprudenza indicata nella precedente risposta, adde, Cass.15/11/2017, n.27143). Tanto tuttavia, sta a significare che processualmente il processo non si interrompe e prosegue tra le parti originarie, per cui il collegio può emettere la sentenza finale che ha valore tra le parti in causa, ma non nei confronti della curatela che, a quel giudizio non ha partecipato.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandra De Simone Saccà

            REGGIO CALABRIA (RC)
            05/06/2019 14:20

            RE: RE: RE: RE: giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

            buongiorno
            Il mio caso è un po' diverso e vi sarei grata del vs parere.
            Giudizio "attivo" pendente in cassazione alla data del fallimento.
            Io non mi sono costituita per le ragioni già sopra scritte che non ripeto.
            La SC ha definito la causa in senso favorevole per la procedura che, ovviamente, si è avvalsa degli effetti di quella sentenza.
            Il difensore della società in bonis (che prima del fallimento ha svolto fase studio ed introduttiva e dopo il fallimento la discussione) chiede la liquidazione degli onorari.
            Come devono essere trattati? A vs parere è un debito concorsuale o, invece, è integralmente prededucibile?
            O va ripartito a seconda del momento in cui gli onorari sono maturati?
            grazie
            cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              05/06/2019 20:22

              RE: RE: RE: RE: RE: giudizio cassazione effetti del fallimento - spese processuali

              Ha fatto bene a chiarire , perché la domanda sulla opponibilità della sentenza induceva a ritenere che si trattasse di una sentenza favorevole alla controparte, della quale si chiedeva l'opponibilità al fallimento rimasto estraneo al giudizio.
              Il credito dell'avvocato per il compenso matura al momento della cessazione dell'incarico, per cui nel caso tale credito è sorto sicuramente dopo la dichiarazione di fallimento quando la S. Corte ha emesso la sentenza. Il problema, nel caso, riguarda il fatto che la curatela non è stata parte in causa, tuttavia nel momento in cui la curatela si avvalsa della sentenza pronunciata dalla cassazione, avanti alla quale la parte fallita era difesa dal legale, riteniamo che abbia fatta propria la sentenza, con la conseguenza che , seppur indirettamente, anche la massa si è avvalsa dell'opera del legale. Alla luce di tanto riteniamo che il credito di questi possa essere collocato in prededuzione.
              Zucchetti Sg srl i