Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Imposta di registro su decreto ingiuntivo richiesto da una società poi fallita

  • Alberto Bombardelli

    Trento
    11/02/2019 16:21

    Imposta di registro su decreto ingiuntivo richiesto da una società poi fallita

    Premesso che:
    - la società Alfa in data 24/1/X richiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per recuperare un proprio credito;
    - in data 20/3/x Alfa depositava domanda prenotativa di concordato preventivo;
    - in data 24/5/x veniva emesso il decreto ingiuntivo, poi opposto;
    - nell'anno x+1, in seguito alla mancata omologa della proposta di concordato preventivo, la società Alfa falliva e la causa di opposizione si interrompeva;
    - il debitore ingiunto provvedeva quindi a riassumere la causa;
    - la curatela di Alfa veniva autorizzata a costituirsi nel giudizio riassunto;
    - il contenzioso si chiudeva, infine, con una transazione e le spese venivano compensate.

    L'Agenzia delle Entrate ha notificato oggi la cartella di pagamento relativa all'imposta di registro sul decreto ingiuntivo opposto. Ci si chiede se tale imposta sia da considerarsi un debito concorsuale oppure un debito della massa (prededucibile).


    Si ringrazia.
    • Ettore Trippitelli

      Rimini
      12/02/2019 00:04

      RE: Imposta di registro su decreto ingiuntivo richiesto da una società poi fallita

      A mio avviso trattasi di debito a carico della massa poiché sorto durante la procedura di concordato, in forza del principio della consecutio di procedure. Al pari è una prededuzione senza prelazione, atteso che l'imposta di registro è assistita da privilegio speciale. Ovviamente è in solido con il debitore opponente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/02/2019 20:07

      RE: Imposta di registro su decreto ingiuntivo richiesto da una società poi fallita

      A nostro avviso il credito in questione ha natura concorsuale in quanto oggetto della tassazione è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per cui è a questo e alla data di questo che bisogna fare riferimento. E' vero che questo è stato emesso successivamente alla presentazione della domanda di concordato con riserva, ma questo dato- anche in considerazione del fatto che il ricorso monitorio era precedente- non rende la spesa relativa come nata in occasione o in funzione della procedura, tale da giustificare la prededuzione. La giurisprudenza ha chiarito che i requisiti cronologici e teleologici indicati dall'art 111 l.f. ("in occasione o in funzione") vanno interpretati nel senso che il primo deve necessariamente essere integrato con la riferibilità del credito agli organi della procedura, mentre il secondo richiede la dimostrazione della strumentalità del credito alla prosecuzione dell'attività o quanto meno alla conservazione dei beni aziendali (Cass. 24687/2017; Cass 1513/2014); orbene se si prende in considerazione il decreto ingiuntivo emesso il 24.5.x, questo non aveva alcun riferimento con gli organi della procedura (probabilmente a quella data il tribunale non aveva ancora deliberato sulla concessione del termine ex art. 161 comma sesto l.f.), né era funzionale alla stessa, trattandosi di recuperare un credito commerciale che prescindeva dal concordato. Pertanto, sebbene il credito per imposta sia sorto dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco, non per questo tale credito ha carattere prededucibile perché per la prededucibilità occorre che "l'elemento cronologico dell'"occasione" deve essere integrato con un implicito elemento soggettivo, identificabile nella riferibilità del credito all'attività degli organi di procedura, altrimenti il criterio sarebbe irragionevole" (Cass. 07/10/2016, n. 20113), ossia che il profilo temporale (in occasione) sia coordinato con gli interessi del ceto creditorio (Cass 24791/2016) che deve comunque ricavare un vantaggio dalla creazione della spesa prededuttiva (cfr. anche Cass. n. 18488/2018).
      Zucchetti SG srl