Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ART. 217 L.F comma 2

  • Maria Luisa Baroni

    Perugia
    10/07/2018 12:52

    ART. 217 L.F comma 2

    Chiedo il Vostro parere in merito a: In un fallimento l'impossibilità di riscontro di alcune fatture nell'ambito delle scritture contabili, riferitesi all'anno in cui è stato dichiarato il fallimento integrano il reato di cui all'art. 217 comma 2.
    Ringrazio per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2018 20:10

      RE: ART. 217 L.F comma 2

      La S. Corte ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta documentale nella mancanza delle fatture relative ad un'annualità compresa nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, sostenendo che l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma 2 dell'art. 2214 c.c. (Cass. penale, 11/04/2016, n. 23621; conf. tra le più recenti, Cass. 25/11/2016, n. 5461; Cass. 23/09/2015, n. 44886), fermo restando che l'affermazione della obbligatorietà delle scritture di cui al secondo comma dell'art. 2214 c.c. presuppone la valutazione – in concreto – dell'esistenza di una stringente esigenza di un più articolato sistema di informazione e di estensione dei dati aziendali, con la conseguenza che per ritenere sussistente il reato di bancarotta semplice documentale anche con riferimento a tali scritture è necessario che siano specificamente individuate le scritture cui si riferiscono gli addebiti, unitamente alle ragioni della necessità della loro istituzione.
      In ogni caso, se lei è un curatore, le conviene illustrare nella relazione il fatto della mancanza delle fatture e la natura e dimensione dell'azienda, sarà poi il P.M. a qualificare l'eventuale reato.
      Zucchetti SG srl