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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
fallimento e misure di prevenzione
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Emanuela Piazza
15/05/2017 09:14fallimento e misure di prevenzione
Buongiorno a tutti. Vi sottopongo un quesito in materia di rapporti tra misure di prevenzione antimafia e fallimento
Una società già in amministrazione giudiziaria che ha colpito tutto il patrimonio, è gestita dall'amministratore giudiziario, che avvia una procedura volta all'affitto d'azienda per salvaguardare il livello occupazionale. Sopraggiunge la dichiarazione di fallimento.
Mi chiedo occorre che sia autorizzato con la sentenza dichiarativa di fallimento l'esercizio provvisorio dell'azienda, per garantire i lavoratori e la prosecuzione dell'attività, oppure è superfluo essendo i poteri gestionali affidati all'amministratore giudiziario.
Ed inoltre in presenza del fallimento può l'amministratore proseguire nell'attività di gestione dell'azienda o deve limitarsi a quella liquidatoria.
Grazie.
Emanuela Piazza Tribunale di Termini Imerese
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Zucchetti SG
Vicenza15/05/2017 20:37RE: fallimento e misure di prevenzione
Se in sede penale è stata disposta l'amministrazione giudiziaria della società, trova applicazione l'art. 65 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, secondo il quale:
1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.
2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.
3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.
nel suo caso dovrebbe trovare applicazione il secondo comma della norma citata, per cui cessa l'amministrazione giudiziaria e i beni vengono appresi all'attivo fallimentare, se non sottoposti a sequestro o confisca. A questo punto il curatore si trova con un contratto di affitto di azienda stipulato dall'amministratore giudiziario, che trova la sua regolamentazione nell'art. 79 l.f.; se invece (sul punto non abbiamo capito bene) il contratto di affitto di azienda non è stato già concluso, il curatore avrà libertà di valutare l'opportunità e la convenienza nel proseguire le trattative e stipulare un affitto secondo le regole dettate dall'art. 104bis ovvero non dar corso alle trattative, previa autorizzazione del giudice (presupponendo che il programma di liquidazione non sia stato ancora redatto, per cui si opererebbe a norma del settimo comma dell'art. 104 ter) in.
Se si segue la via dell'affitto, il tribunale non deve autorizzare l'esercizio provvisorio in quanto con l'affitto la gestione dell'impresa è trasmessa all'affittuario, nel mentre nell'esercizio provvisorio è il curatore che esercita la gestione dell'attività di impresa, a meno che il tribunale non ritenga di seguire questa via in attesa di pervenire all'affitto, nel qual caso deve provvedere unitamente alla sentenza di fallimento; fermo restando che, se non si arriva all'affitto o fin quando non si arriva all'affitto di azienda, successivamente alla sentenza di fallimento il giudice delegato (e non più il tribunale), può sempre disporre l'esercizio provvisorio ricorrendone i requisiti, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.
Zucchetti Sg srl
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Emanuela Piazza
16/05/2017 08:47RE: RE: fallimento e misure di prevenzione
grazie della risposta, ma volevo precisare che nella fattispecie in esame la misura di prevenzione ha colpito tutto il patrimonio dell'azienda e non residuano beni appresi al fallimento.
ciò che mi rimane dubbio è che avendo l'amministratore giudiziario continuato l'attività d'impresa, sopraggiungendo il fallimento, l'attività rischia di cessare se non si dispone l'esercizio provvisorio.
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Zucchetti SG
Vicenza16/05/2017 20:43RE: RE: RE: fallimento e misure di prevenzione
Se è stata emessa soltanto la misura dell'amministrazione giudiziaria, confermiamo quanto detto nella precedente risposta, sia per l'ipotesi che sia stato già concluso il contratto di affitto di azienda sia per l'ipotesi che questo sia ancora in corso. Come abbiamo detto, in quest'ultimo caso potrebbe essere opportuno il ricorso all'esercizio provvisorio.
Zucchetti SG srl
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Gabriele Palazzotto
palermo18/05/2017 09:42RE: RE: RE: RE: fallimento e misure di prevenzione
Forse il quesito della dott.ssa Piazza fa riferimento non all'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 ma a quella che inizia dopo il sequestro, i cui rapporti con le procedure concorsuali sono disciplinati dagli art. 63 e 64 (e non dall'art. 65 cui fate correttamente riferimento nel caso di amministrazione giudiziaria ex art. 34). In questo caso, vertendosi nell'ipotesi di fallimento successivo al sequestro del patrimonio, ai sensi dell'art. 63 la procedura concorsuale non apprende i beni sequestrati e, quindi, non dovrebbe essere necessario alcun esercizio provvisorio.
A Palermo, per le procedure di cui ho contezza, ci comportiamo secondo quanto esposto nell'interpello che allego (tramite link di dropbox) che, a livello di adempimenti fiscali, ha trovato l'avallo della DRE Sicilia.
Buona giornata
Gabriele Palazzotto
https://www.dropbox.com/s/bpa7bak96wlwcdc/INTERPELLO%20SU%20RAPPORTI%20CODICE%20ANTIMAFIA-FALLIMENTO.pdf?dl=0-
Zucchetti SG
Vicenza19/05/2017 11:58RE: RE: RE: RE: RE: fallimento e misure di prevenzione
E' esatto quanto lei dice ed, infatti, non a caso, nella prima risposta avevamo, detto: "nel suo caso dovrebbe trovare applicazione il secondo comma della norma citata, per cui cessa l'amministrazione giudiziaria e i beni vengono appresi all'attivo fallimentare, se non sottoposti a sequestro o confisca" e, pur non avendo chiarito questo punto, l'incipit della seconda risposta era "Se è stata emessa soltanto la misura dell'amministrazione giudiziaria, confermiamo ….".
Se l'amministrazione giudiziaria è iniziata dopo il sequestro, la fattispecie va rapportata giustamente agli artt. 63 e 64, con le conseguenze da lai accennate.
Zucchetti SG srl
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Elena Caterina Peddis
CAGLIARI04/02/2019 20:41RE: RE: RE: RE: RE: fallimento e misure di prevenzione
Si può avere l'allegato ho un caso analogo...
Grazie
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Gabriele Palazzotto
palermo05/02/2019 08:15RE: fallimento e misure di prevenzione
eccolo
saluti
gabriele palazzotto
https://www.dropbox.com/s/i3px39q34nmqsow/INTERPELLO%20SU%20RAPPORTI%20CODICE%20ANTIMAFIA-FALLIMENTO_curatore_adempimenti.pdf?dl=0
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