Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Concordato fallimento risolto e riparto in sede fallimentare

  • Attilio Pecora

    ANCONA
    01/06/2018 17:49

    Concordato fallimento risolto e riparto in sede fallimentare

    Il quesito è il seguente: in ipotesi di fideiussione bancaria prestata nell'interesse del proponente il concordato fallimentare a favore della curatela, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal decreto di omologa del concordato stesso, una volta che il concordato sia stato risolto per inadempimento, escussa comunque la garanzia da parte della procedura fallimentare a seguito della riapertura del fallimento, se in sede di riparto dell'attivo riconducibile a detta garanzia, debbano essere soddisfatti i creditori anteriori (art. 140, comma 3, L.F.), nelle percentuali proposte nel concordato risolto, a prescindere dal rango di appartenenza (se privilegiati o chirografari) ed in deroga, quindi, alla par condicio creditorum.
    Ringrazio sentitamente.
    Attilio Pecora
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/06/2018 20:45

      RE: Concordato fallimento risolto e riparto in sede fallimentare

      Lei giustamente richiama l'art. 140 l.f., il cui terzo comma stabilisce che "I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso". Tale norma + stata interpretata nel senso che la legittimazione ad agire per l'adempimento delle obbligazioni di garanzia assunte da terzi compete ai creditori ammessi al passivo e non al curatore del fallimento, il quale, infatti, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, non ha un generale potere-dovere di sostituirsi ai creditori del fallito nell'esercizio delle azioni corrispondenti alle pretese di cui sono titolari (cfr. da ult. Cass. 03/11/2016, n. 22284; Cass. 28/11/2002, n. 16878).
      Ossia, i creditori conservano le garanzie da cui il loro credito era originariamente assistito e quelle costituite in sede concordataria, per cui l'assuntore (come il garante fideiussore) rimane obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nei soli confronti dei creditori anteriori al concordato e nei limiti delle somme ancora a costoro dovute in base alla percentuale concordataria stabilita. La norma attiene dunque alla sfera individuale dei singoli creditori, i quali conservano a tale titolo azione diretta nei confronti del garante, fermo restando il diritto di concorrere per la parte residua, compresa quella oggetto del concordato, nel fallimento riaperto, secondo le norme di cui agli artt. 61 e segg. sulla solidarietà.
      Zucchetti SG srl