Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Notifica ai creditori iscritti ex art. 107, terzo comma, L.F.

  • Maurizio Ascione Ciccarelli

    Verona
    04/02/2014 17:10

    Notifica ai creditori iscritti ex art. 107, terzo comma, L.F.

    Desidero conoscere la Vostra opinione in merito ad una questione molto "particolare".
    Ricopro il ruolo di Curatore in una procedura fallimentare nella quale una banca munita di privilegio fondiario ha insinuato un credito a titolo del residuo mutuo non pagato dalla fallita.
    All'udienza di verifica l'insinuazione della banca è stata respinta per svariate ragioni. La banca NON ha proposto opposizione ex art. 98 L.F., bensì ha ri-presentato l'insinuazione in occasione della verifica delle istanze tardive. Anche in tal caso, ovviamente, la pretesa creditoria è stata disattesa eccependo che su detta domanda si è formato un giudicato endofallimentare che non consente alcun riesame delle pretese creditorie insinuate.
    In buona sostanza, il credito della banca è stato respinto, non è stata proposta opposizione allo stato passivo e, quindi, in ambito concorsuale detta pretesa non può ricevere tutela. Dello stesso avviso il Giudice Delegato che ha dichiarato esecutivi tutti gli stati passivi.
    Da qualche giorno sto predisponendo il bando per la vendita dell'immobile su cui la banca aveva iscritto ipoteca a garanzia del credito non ammesso.
    Mi pongo i seguenti quesiti:
    1) nonostante la formazione del giudicato endofallimentare sulle pretese creditorie della banca, devo curare gli adempimenti di notificazione di cui all'art. 107, terzo comma, L.F.?
    2) nell'ipotesi in cui, per mero scrupolo e per evitare future contestazioni, ritenessi opportuno adempiere agli obblighi di cui all'art. 107, terzo comma, L.F. e, come Curatore, effettuassi la notificazione prescritta da detta norma, il creditore potrebbe contestare un riconoscimento del proprio credito e del privilegio ipotecario disatteso in sede di verifica?
    3) il ricavato della vendita dell'immobile in questione può essere liberamente ripartito tra i creditori senza considerare l'ipoteca iscritta e disattesa in sede concorsuale?
    Attendo di conoscere le Vostre osservazioni.
    Cordiali saluti.

    M.A. - Foro di Verona
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/02/2014 20:38

      RE: Notifica ai creditori iscritti ex art. 107, terzo comma, L.F.

      Pacifico che il creditore in questione non partecipa al concorso fallimentare essendo stato escluso dal passivo, rimane il fatto che egli sia un creditore ipoptecario, per cui crediamo che sia necessaria la notifica ex art. 107. Onde evitare che detta notifica possa essere interpretata come riconoscimento di qualcosa, potrebbe scrivere che effettua la notifica in quanto risulta ancora iscritto, fermo restando che non è stato ammesso allo stato passivo.
      Il ricavato della vendita dell'immobile va acquisito all'attivo e distribuito tra i creditori che sono inclusi nello stato passivo, per cui ai riparti non partecipa il creditore fondiario che non è stato ammesso al passivo. L'iscrizione ipotecaria va cancellata al momento del pagamento del prezzo a norma dell'art. 108, con decreto del giudice delegato.
      Zucchetti SG Srl
      • Vittorio Sarto

        Cesena (FC)
        28/11/2018 15:43

        RE: RE: Notifica ai creditori iscritti ex art. 107, terzo comma, L.F.

        Buongiorno,

        mi ritrovo in una casistica simile. Creditore ammesso in chirografo in quanto l'ipoteca giudiziale è stata considerata inefficace in quanto non consolidata a norma dell'art 67 primo comma n 4. Considerato che la discussione nel forum risale ormai a quattro anni addietro Vi chiedo se le Vostre valutazioni in merito al mio caso specifico sono analoghe.

        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/12/2018 18:43

          RE: RE: RE: Notifica ai creditori iscritti ex art. 107, terzo comma, L.F.

          No non ci risultano novità in materia. rimane il principio secondo cui il curatore quando, in sede di accertamento del passivo, solleva l'eccezione revocatoria rispetto ad un titolo o ad una prelazione, non chiede una pronuncia di inefficacia degli stessi ma invoca un accertamento degli elementi costitutivi dell'azione all'esclusivo fine di paralizzare la pretesa creditoria; quando, pertanto, il giudice pronuncia su detta eccezione non dichiara l'inefficacia ma si limita ad escludere un credito o una prelazione a causa della revocabilità del titolo sul quale si fondano. Le conseguenze sono quelle esposte nella risposta precedente, che confermiamo.
          Zucchetti SG srl