Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE QUOTA SAS DEL SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO IN PROPRIO

  • Chiara Boem

    Jesolo (VE)
    15/11/2018 15:39

    LIQUIDAZIONE QUOTA SAS DEL SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO IN PROPRIO

    Il fallito risulta proprietario del 30% delle quote sociali di una sas. Premesso che a norma degli artt. 2288-2289 c.c. l'esclusione dalla società è automatica e che il fallimento può chiedere la liquidazione della quota, mi chiedo se per la valutazione della quota sia necessaria la nomina di un perito d parte della procedura e se la valutazione della stessa debba rispettare il termine dei 6 mesi previsto dall'art. 2289 c.c. ultimo comma per permettere il pagamento entro tale termine.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2018 18:01

      RE: LIQUIDAZIONE QUOTA SAS DEL SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO IN PROPRIO

      Ai sensi dell'art. 2289 c.c. la valutazione del valore della liquidazione della quota potrebbe essere effettuata anche subito perché comunque il valore va rapportato al momento della esclusione (comma 2 art. 2289 c.c.), e questo criterio può valere anche nel caso in cui rimangano altri soci accomandatari, dato che, in tal caso il fallimento di uno dei soci accomandatari determina la esclusione di diritto dello stesso (gli accomandatari hanno diritti e obblighi dei soci della società in nome collettivo, stabilisce il primo comma dell'art, 2318 c.c.) e non incide sulla sorte della società. Nel caso, invece in cui fallisca l'unico socio accomandatario, con conseguente esclusione di diritto dello stesso, la società si scioglie se nei sei mesi successivi all'esclusione non viene sostituito il socio venuto meno, per cui, in questo caso è opportuno attendere per sapere cosa accade della società. E' evidente, infatti, che la stima del valore di liquidazione cambia notevolmente a seconda che la società continui la sua attività (o perché vi siano altri soci accomandatari o perché venga sostituito quell'unico socio accomandatario fallito) oppure si sciolga.
      Zucchetti SG srl
      • Emanuela Vigani

        JESOLO (VE)
        16/11/2018 18:20

        RE: RE: LIQUIDAZIONE QUOTA SAS DEL SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO IN PROPRIO

        Grazie per la tempestiva risposta. Nel caso concreto la società ha sostituito il socio accomandatario. Pertanto mi trovo una pretesa creditoria (per il valore della quota) da determinare in contradditorio con la società. Sono pertanto a chiedere se devo nominare un perito per una stima e se tale costo debba essere sostenuto dalla procedura oppure posto a caricato delle società che effettivamente ha l'obbligo del pagamento entro i 6 mesi dal giorno in cui si è verifica lo scioglimento del rapporto.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/11/2018 20:16

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE QUOTA SAS DEL SOCIO ACCOMANDATARIO FALLITO IN PROPRIO

          Nel caso non si tratta di stimare il valore di un bene inventariato e poi da vendere, ma di quantificare il diritto di credito per la liquidazione della quota di partecipazione del socio fallito. Poiché anche a questo fine bisogna comunque procedere alla valutazione di dettaa quota, anche per cercare un accordo, crediamo sia applicabile lo stesso principio dettato per la nomina dello stimatore dei beni da inventariare.
          In proposito, il comma secondo dell'art. 87 l.fall., che tratta dell'inventario stabilisce che "Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore", dal che si deduce che la nomina di uno stimatore non è obbligatoria potendo a ciò provvedere lo stesso curatore in qualunque caso; l'art. 107, però, prevede che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati", da cui si deduce che il curatore può procedere direttamente alla stima quando si tratta di beni di modesto valore, tali appunto da non giustificare una ulteriore spesa per un perito, altrimenti deve affidarsi ad un esperto.
          Questo è il criterio di legge utilizzabile anche nella fattispecie, sicchè la scelta della nomina o meno di uno stimatore è rimessa a lei. Probabilmente lei è una commercialista e potrebbe svolgere un primo esame della situazione patrimoniale e, sentito anche il socio accomandatario, capire quali cifre possono essere in ballo; se vede che, in base alla situazione societaria, si tratta di impiorti minimi, eviteremmo di nominare uno stimatore, nel mentre se si fa l'idea che la quopta possa avere un valore di una certa consistenza è opportuno nominare un esperto, anche a salvaguardia sua e di eventuali future critiche.
          La spesa per lo stimatore pensiamo sia a carico della procedura perché, in sostanza, si tratta di un suo consulente che le fornisce le indicazioni necessarie per chiudere ad ogni effetto il rapporto societario, tanto che anche la società potrebbe a sua volta nominare un esperto, a sue spese.
          Zucchetti SG srl