Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Azione revocatoria ex art. 67 c.2 l.f.

  • Marco Scattolini

    Macerata
    28/03/2019 09:51

    Azione revocatoria ex art. 67 c.2 l.f.

    Buongiorno,
    chiedo il vostro parere sulla seguente questione: il concetto di conoscenza ai fini della revocatoria ex art. 67 comma 2 l.f., deve essere inteso come conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore o è sufficiente la mera conoscibilità?
    Essendo l'onere della prova a carico del curatore, tra gli elementi di prova possono essere considerate anche le ipoteche giudiziali iscritte nei sei mesi antecedenti la data di fallimento, anche nel caso in cui il creditore (che dovrà subire l'eventuale revocatoria) non sia un operatore finanziario qualificato?
    Mi potete, inoltre, segnalare se c'è della giurisprudenza in merito?
    Grazie.
    Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/03/2019 20:17

      RE: Azione revocatoria ex art. 67 c.2 l.f.

      E' giurisprudenza consolidata e costante che, in tema di azione revocatoria fallimentare, la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza può essere raggiunta anche attraverso presunzioni, purchè, come richiede l'art. 2729 c.c., esse siano gravi, precise e concordanti. E' altrettanto consolidato il principio che per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni, per un verso, non è necessaria la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perchè diretta a provare uno stato soggettivo interiore) e, per altro verso, non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere (prova inutilizzabile perchè correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto); è necessario e sufficiente, invece, che le presunzioni consentano di ritenere che la conoscenza di certi fatti non poteva non consentire la percezione dell'insolvenza, e, quindi, la prova a mezzo presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza può dirsi raggiunta solo in presenza di concreti collegamenti del creditore del fallito con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza. In questo ambito si può dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l'accipiens, per cui, più precisamente, la prova in questione può dirsi raggiunta, quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni- economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturale- nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito.
      L'accertamento della scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza (nel senso appena spiegato) dello stato di insolvenza, è quindi oggetto di apprezzamento del giudice di merito che deve valutare una serie di situazioni e di elementi. L'iscrizione di ipoteche giudiziali nell'imminenza del fallimento può essere un fatto dalla cui conoscenza può derivare la consapevolezza della difficolta in cui versava il fallendo, ma, come si diceva in precedenza, la conoscenza di tale fatto se può darsi per ammessa per un operatore finanziario, è più difficile per un privato, per cui, in questo caso la prova dovrebbe essere corroborata da altri elementi.
      Zucchetti SG srl