Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Debiti per canoni di locazione immobili non pagati ante fallimento

  • Matteo Siciliano

    Genova
    15/07/2019 19:59

    Debiti per canoni di locazione immobili non pagati ante fallimento

    Buonasera,

    sono il curatore della società Alfa.
    Alfa ha stipulato un contratto di locazione immobili a uso commerciale con la società Beta, proprietaria degli immobili.

    Alfa ha altresì stipulato un contratto di affitto di azienda con la società Delta. Il ramo d'azienda affittato comprende il predetto contratto di locazione di immobile, che, pertanto, è stato sublocato da Alfa a Delta.

    Alfa ha debiti ante fallimento verso Beta (proprietaria degli immobili).

    Se non sbaglio, entrambi i contratti non si sospendono ex art. 72, ma proseguono automaticamente secondo i disposti degli artt. 79 e 80 L.F. (è riconosciuto il diritto di recesso a entrambe le parti nel caso dell'affitto d'azienda o al solo curatore nel caso della locazione dell'immobile).

    Le mie domande sarebbero le seguenti:

    1. devo richiedere un'autorizzazione al Giudice delegato per subentrare nei predetti contratti o il subentro è avvenuto automaticamente?

    2. i debiti pregressi di Alfa verso la proprietaria degli immobili sono trattati come "normali" debiti ante procedura o, in caso di subentro nel contratto, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 74 L.F.?

    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/07/2019 08:54

      RE: Debiti per canoni di locazione immobili non pagati ante fallimento

      Se abbiamo ben capito, Alfa, che conduceva in locazione un immobile di proprietà di Beta, ha dato in affitto a Delta la sua azienda comprensiva dell'immobile da lei condotto in locazione stipulando, quanto a questo, un contratto di sublocazione; pertanto sono pendenti un contratto di affitto di azienda, comprensivo dell'immobile, tra Alfa e Delta è un contratto di locazione di immobile commerciale tra Alfa e Beta.
      Cosi stando le cose, la sua ricostruzione circa l'applicazione alla fattispecie degli arti. 79 (quanto all'affitto di azienda) e 80 (quanto alla locazione di immobile) è corretta. Come lei esattamente dice la continuazione dei contratti in questi casi è automatica, ossia prevista per legge, per cui non richiede alcuna autorizzazione, ne' del giudice delegato, ne' del comitato dei creditori; al contrario per il recesso, che è una scelta del curatore diversa da quella che la legge automaticamente detta, è necessaria l'autorizzazione. Molto minoritaria la dottrina che ritiene necessaria l'autorizzazione anche per la continuazione ritenendo che anche questa sia una scelta tra continuare o recedere, ma giustamente si obietta che solo il recesso rientra tra i poteri del curatore e sarebbe anomalo richiedere una autorizzazione per realizzare un effetto stabilito dalla legge.
      Quanto alla seconda domanda, si ritiene che il rapporto di locazione benché continuativo sia frazionabile in relazione alle scadenze dei canoni, per cui vengono distinti i canoni non pagati antecedenti al fallimento, da trattare come debiti concorsuali e i canoni successivi, da considerare in prededuzione.
      Zucchetti S.G. Srl
    • Matteo Siciliano

      Genova
      16/07/2019 09:28

      RE: Debiti per canoni di locazione immobili non pagati ante fallimento

      Avete perfettamente compreso la questione.
      Vi ringrazio molto per la precisa risposta.