Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

concordato: "Rottamazione Ter" e voto in adunanza creditori di Agenzia Entrate Riscossione

  • Mariantonietta Zola

    NUORO
    31/01/2019 20:41

    concordato: "Rottamazione Ter" e voto in adunanza creditori di Agenzia Entrate Riscossione

    Buongiorno,
    un concordato con continuità ex art. 186 bis L.F. prevede il pagamento integrale dei debiti erariali e previdenziali usufruendo dell'anno di moratoria di cui all'art. 186 bis, comma 2, lettera c), L.F.
    La società ha fatto richiesta e ottenuto dal Tribunale una modifica al piano, (precedente all'adunanza dei creditori e all'omologa), per aderire alla definizione agevolata art.3 D.L. n.119/2018 (rottamazione Ter).
    Il problema che si pone è il seguente: con la rottamazione delle cartelle esattoriali è prevista la rateizzazione del pagamento dei crediti rottamati in 5 anni e di conseguenza oltre l'anno di moratoria.
    In questa ipotesi, l'Agenzia Entrate Riscossione dovrà partecipare alla votazione durante l'adunanza dei creditori?
    Grazie.
    Attendo Vs. autorevole parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2019 19:17

      RE: concordato: "Rottamazione Ter" e voto in adunanza creditori di Agenzia Entrate Riscossione

      L'interpretazione dell'art. 186bis, co.2 lett.c), molto controversa in passato, ha trovato negli ultimi anni una soluzione con l'intervento della S. Corte che, prima con la snetenza 09/05/2014, n.10112 ha statuito, con riferimento al concordato preventivo, che "la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordatocosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti". Sulla base di questa premessa aggiunge che "la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, legge fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.)".
      Successivamente la Corte è stata più esplicita, seppur con riferimento ad un concordato fallimentare (ma il criterio di fondo è il medesimo) quando con la sentenza 31/10/2016, n.22045, dopo aver ribadito il principio secondo cui l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale dei creditori in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti, ha espressamente statuito che "una volta determinata in misura percentuale l'entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, della legge fallimentare, resta determinata entro la detta misura e non si estende all'intero credito munito di rango privilegiato".
      Ossia la Cassazione ammette- come la giur. di marito (cfr. tra varie Trib. Mantova 21/12/2017; Trib. Rimini 1/12/2016; Trib. Terni 07/11/2013) la dilazione ultra annuale dei crediti privilegiati e il diritto dei creditori coinvolti da tale moratoria a manifestare il proprio assenso o meno alla proposta concordataria, un quanto creditori non soddisfatti integralmente, nel mentre rimane qualche incertezza su come calcolare il credito che partecipa al voto.
      Anche il Codice della Crisi e dell'Insolvenza già approvato in via definitiva dal CdM ma non ancora in vigore, prevede una dilazione biennale e specifica che "Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.di prossima".
      Potrebbe essere un criterio da utilizzare già oggi, nel suo caso.
      Zucchetti SG srl