Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

esecuzione immobiliare somme prededucibili

  • Emanuela Campus

    Oristano
    12/02/2019 18:06

    esecuzione immobiliare somme prededucibili

    Salve vorrei chiedere un chiarimento in merito a quanto in oggetto:
    Sono Curatore di una ditta individuale con un esecuzione pendente alla data del fallimento, instaurata ad iniziativa di un creditore ipotecario sui beni del defunto padre del fallito. L' amministrazione del fallimento è intervenuta nell'esecuzione, ma la domanda di attribuzione formulata non è stata accolta, non riconoscendo ragioni di credito prioritarie rispetto al privilegio ex art. 41 T.U.B.
    Quanto attribuito al creditore fondiario dovrebbe però avere carattere provvisorio in quanto in sede di fallimento, il creditore fondiario -- ammesso al passivo per un importo superiore - dovrebbe comunque corrispondere l'ammontare della spese prededucibili della procedura.
    Vorrei un vostro parere su come operare dovendo procedere con la predisposizione del rendiconto finale ex art. 116 l.f., con la richiesta di liquidazione del compenso, e con la predisposizione del riparto finale.
    Dovrei considerare l'importo attribuito nell'esecuzione al creditore ipotecario tra le entrate della procedura anche non è stato incassato?
    Non avendo acquisito le somme e non essendo stato determinato il compenso al Curatore, dovrei comunque considerarlo quale parametro dell'attivo per la liquidazione del compenso ?
    E infine, in sede di riparto dovrei attribuire il ricavato al creditore ipotecario e contestualmente richiedere il pagamento per la differenza spettante alla procedura per l'ammontare delle spese prededucibili?
    Vi ringrazio anticipatamente



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/02/2019 20:16

      RE: esecuzione immobiliare somme prededucibili

      La Cassazione, di recente, (Cass. 06/06/2018, n.14631) ha statuito che "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall. non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita". In passato, non recente la Corte si era espressa in modo diverso e anche alcuni giudici di merito sono di contrario avviso all'attuale ultima pronuncia (Trib. Udine 30/08/2018).
      Se il suo tribunale segue questo nuovo indirizzo della S. Corte l'importo realizzato dalla vendita del bene nell'esecuzione fondiaria non entra a far parte dell'attivo su cui parametrare il suo compenso. Questo incide- purtroppo per lei- sul quantum, nel mentre la procedura rimane la stessa, nel senso che effettivamente quanto attribuito al creditore fondiario in via esecutiva ha carattere provvisorio e i conteggi finali si fanno in sede fallimentare, ove il fondiario è tenuto ad insinuarsi. Una volta ammesso il fondiario al passivo, per stabilire quanto effettivamente a lui compete nel fallimento, si devono calcolare le prededuzioni e eventuali prelazioni prioritarie sul credito ipotecario, e queste spese, se specifiche vanno a gravare sull'immobile per intero, se generali (come il compenso del curatore, comunque determinato) pro quota su detto immobile e si fanno i conti del dare e avere. Ossia, se tali prededuzioni non sono state soddisfatte nell'esecuzione individuale, vanno ora pagate nel fallimento e al loro pagamento contribuisce, in tutto o in parte, anche il ricavato immobiliare liquidato nell'esecuzione e provvisoriamente attribuito integralmente al fondiario, così come sarebbe accaduto, in sostanza, ove la liquidazione del bene gravato fosse stata fatta nella procedura fallimentare.
      In sede di riparto, quindi lei deve attribuire al creditore fondiario solo l'eventuale ulteriore importo che in base al conteggio del dare e avere gli competerebbe in quanto è già stato pagato nell'esecuzione individuale (seppur in via provvisoria, che ora diventa definitiva), ma è molto probabile che sia il fondiario a dover restituire qualcosa, visto che lei non ha partecipato all'esecuzione fondiaria.
      Zucchetti SG srl