Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

domanda di manleva

  • Massimo Regni

    Perugia
    12/11/2012 12:32

    domanda di manleva

    Era stato promosso un giudizio contro la società ora fallita (chiamata in causa in garanzia) che ora è stato riassunto nei confronti dela fallimento.
    L'oggetto del giudizio è una richiesta di manleva nel caso in cui le richieste risarcitorie dell'attore venissero accolte.
    Ritengo, però, inutile costituirmi in giudizio atteso che l'eventuale credito dovrà essere valutato ed ammesso in sede di insinuazione tardiva al fallimento.
    E'ì corretto?
    Grazie
    Avv. Massimo Regni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/11/2012 18:49

      RE: domanda di manleva

      Si è corretto. Il giudizio in via ordinaria dovrà essere dichiarato improcedibile nei confronti della curatela, per cui è inutile costituirsi. Ad ogni buon conto segua le sorti di quel processo per vedere se effettivamente viene dichiarata la improcedibilità. Potrebbe anche scrivere alla controparte facendo presente che stante la situazione di sicura soccombenza cui va incontro, è meglio che rinunci alla domanda altrimenti la costringe a costituirsi e le spese saranno a carico del soccombente.
      Zucchetti Sg Srl

      • Massimo Cicchiello

        URBINO (PU)
        17/07/2018 18:53

        RE: RE: domanda di manleva

        Buonasera, ho ripreso l'argomento trattato perchè analogo ad un caso attuale che sto affrontando come curatore. Chiedo, se possibile, di specificare perchè, secondo voi, su che basi giuridiche il giudizio dovrebbe essere dichiarato improcedibile nei confronti della curatela.
        Mille grazie,
        Avv. Massimo Cicchiello
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/07/2018 19:39

          RE: RE: RE: domanda di manleva

          La improcedibilità del giudizio ordinario discende dal principio della esclusività dell'accertamento del passivo, che sta a significare che qualsiasi pretesa che si concretizzi nella richiesta di pagamento di una somma di denaro o di restituzione di un bene acquisito alla massa che si voglia far valere verso il fallimento deve essere accertata mediante lo speciale procedimento di accertamento (e, nel caso questo sia già chiuso e dichiarato esecutivo, mediante la dichiarazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l.f.); sicchè, la richiesta di ammissione è l'unico modo di proporre la domanda giudiziale nei confronti della massa e non già una forma meramente facoltativa che si trovi in concorso elettivo con domande dello stesso contenuto in sede contenziosa ordinaria.
          Questo principio trova la sua fonte nel secondo comma dell'art. 52, per il quale "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge"; e, con il decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 è stato aggiunto un terzo comma all'art. 52, per il quale "le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51".
          Come si vede con la riforma del 2006/07 il principio in questione non solo è stato confermato, ma addirittura rafforzato riconducendo al regime dell'accertamento del passivo anche l'accertamento dei crediti prededucibili e dei diritti immobiliari dei terzi; ampliamento oggettivo, questo, che dimostra, unito anche ad altre disposizioni, l'intento del legislatore di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano essi finalizzate a sottrarre da esso alcuni beni, mobili o immobili. Inoltre ha sancito l'assoggettamento alla verifica anche dei crediti non soggetti al divieto delle azioni esecutive, quali i crediti fondiari.
          Vigendo questo principio, è chiaro che una pretesa che si riversi sul patrimonio del debitore non può essere accertata avanti al giudice ordinario e l'eventuale giudizio già pendente al momento della dichiarazione di fallimento, va dichiarato improcedibile. Ciò anche nel caso in cui il fallito era stato chiamato in causa in hgaranzia, giacchè anche una pretesa del genere va sottoposta al vaglio del giudice delegato, ove potrà essere ammesso con riserva di definizione del processo principale tra le altre parti.
          Zucchetti SG Srl