Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Portale vendite pubbliche - obbligo pubblicazione beni mobili

  • Marco Giuglietti

    PERUGIA
    09/03/2018 19:36

    Portale vendite pubbliche - obbligo pubblicazione beni mobili

    Buonasera, mi scuso anticipatamente se la domanda dovesse sembrare superflua, ma, dato il clima di confusione, vorrei chiedere una vostra opinione sul se e quando secondo voi ricorre l'obbligo di pubblicazione nel Portale delle Vendite in relazione alla vendita di beni mobili non registrati oppure registrati, ma in quest'ultimo caso, di valore inferiore ad Euro 25.000,00=.
    Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
    Marco Giuglietti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/03/2018 18:18

      RE: Portale vendite pubbliche - obbligo pubblicazione beni mobili

      La pubblicità sul portale delle vendite è obbligatoria dal 19.2.2018; si discute, se tale obbligo riguardi solo le vendite disposte dopo detta data o anche quelle disposte precedentemente ma sarebbe ancora possibile l'inserimento nel Portale e questa questione, di carattere transitorio viene risolta da ciascun tribunale.
      L'uso del Portale per le vendite fallimentari è disposto dall'ult. capoverso dell'art. 107 l.f., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, in forza del quale "In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva". La pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490 cpc è quella dell'inserimento nel Portale delle vendite.
      Il secondo comma di detta norma del codice di rito dispone inoltre che ""In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto". Ossia la norma- ammesso che questo secondo comma sia applicabile alle vendite fallimentari- stabilisce che per la vendita forzata di beni mobili registrati per un valore superiore ad euro 25.000 e di beni immobili, la pubblicità deve essere effettuata sul Portale e anche sui siti internet specializzati, da cui si deduce che la pubblicità sul Portale è obbligatoria per tutte le vendite forzate, di qualsiasi tipologia di beni si tratti e di qualsiasi valore, fermo restando che per le vendite di beni mobili registrati di valore superiore ad euro 25.000 e di beni immobili rimane anche la pubblicità precedentemente prevista sui siti internet specializzati.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Giuglietti

        PERUGIA
        15/03/2018 13:18

        RE: RE: Portale vendite pubbliche - obbligo pubblicazione beni mobili

        Grazie per la risposta: chiara, completa ed inequivocabile.
        Marco Giuglietti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2018 19:56

          RE: RE: RE: Portale vendite pubbliche - obbligo pubblicazione beni mobili

          Come detto nella risposta che precede, il secondo comma dell'art. 490 cpc, stabilisce che per la vendita forzata di beni mobili registrati per un valore superiore ad euro 25.000 e di beni immobili, la pubblicità deve essere effettuata sul Portale e anche sui siti internet specializzati, da cui si deduce che la pubblicità sul Portale è obbligatoria per tutte le vendite forzate, di qualsiasi tipologia di beni si tratti e di qualsiasi valore, con la conseguenza che, a termini dell'art.18-bis d.P.R. 115/2002, va pagato il contributo per la pubblicazione sul PVP dell'importo di € 100,00 per ciascun lotto, di qualsiasi valore questo sia.
          Zucchetti Sg srl