Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compenso perito estimatore

  • Gaia Grauso

    CAGLIARI
    12/03/2024 18:57

    compenso perito estimatore

    Buonasera,
    ho un dubbio in merito al pagamento del perito estimatore che ha predisposto la perizia per la valutazione di beni mobili di proprietà del fallimento.
    Ho presentato istanza di liquidazione dell'acconto sul compenso del perito pari al 50% e lo stesso è stato liquidato.
    Attualmente l'attivo della procedura è formato da crediti ante procedura riscossi post procedura, mentre i beni mobili oggetto di perizia non saranno venduti ma rottamati poiché privi delle certificazioni necessarie per procedere alla vendita.
    L'acconto liquidato dal giudice pari al 50% del compenso richiesto dal perito può essere pagato con i crediti riscossi ( più che sufficienti per pagare l'acconto del perito)? E l'altra metà del compenso non ancora liquidato, che dovrebbe essere pagato sulla base del valore di vendita, considerato che una vendita non ci potrà mai essere ma solo una rottamazione, che, dato il valore del ferro, porterà un attivo ( seppur minimo ) alla procedura, potrà essere pagato solo sulla base dell'attivo minimo derivante dalla rottamazione oppure anche dall'attivo derivante dai crediti riscossi?
    Aggiungo che i crediti riscossi ( che si ripete rappresentano l'unico attivo della procedura allo stato) sono sufficienti per pagare i crediti prededucibili ( compenso curatore, campione fallimentare, zucchetti, perito estimatore).

    Vi ringrazio per la cortese attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2024 20:28

      RE: compenso perito estimatore

      L'art. 161 delle disp. att. cod. proc. civ. dispone che "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima". Posto che la norma è applicabile anche nella procedura fallimentare, ne discende che il compenso va determinato sulla base del valore ricavato dalla vendita dei beni oggetto della perizia, nel mentre, anche prima della liquidazione dei beni stimati, possono essere corrisposti acconti al perito nella misura massima indicata. Se si presume che il valore della vendita dei beni stimati sarà zero, anche il compenso non potrà essere liquidato in base al valore di vendita e al più seguirà il criterio delle vacazioni perché il perito comunque ha svolto un lavoro, per cui è opportuno parametrare gli acconti non sul valore di stima ma sulla possibile liquidazione complessiva.
      Una volta calcolato il compenso o l'acconto il pagamento, in prededuzione, va effettuato con l'attivo disponibile e non soltanto con il ricavato dalla liquidazione dei beni stimati che, si ripeto, costituisce solo il criterio per determinare l'entità del compenso.
      Zucchetti SG srl
      • Gaia Grauso

        CAGLIARI
        14/03/2024 19:13

        RE: RE: compenso perito estimatore

        Vi ringrazio per il vostro prezioso aiuto.
        Cordialmente
        Gaia Grauso