Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Azione di responsabilità contro amministratori di società cancellata

  • Stefania Cristofaro

    Forlì (FC)
    06/06/2018 11:13

    Azione di responsabilità contro amministratori di società cancellata

    La società Alfa srl, dichiarata fallita, detiene il 40% della società Beta srl.
    Beta srl, in liquidazione, convoca i soci (tra i quali Alfa e per essa il curatore fallimentare) per deliberare sulla procedura di messa in liquidazione e quindi sul conseguente scioglimento e cancellazione dal registro imprese.
    Alfa srl sta valutando l'opportunità di esercitare un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico di Beta srl, in relazione alla quale sono ancora in corso degli approfondimenti.
    Si precisa che per espressa previsione dello statuto di Beta srl se Alfa (che detiene il 40% di Beta srl) non delibera favorevolmente, Beta srl non può procedere con la procedura di messa in liquidazione e le deliberazioni conseguenti (non raggiungerebbe infatti la maggioranza richiesta).
    Domanda:
    Se Alfa srl, e per essa lo scrivente liquidatore, partecipa all'assemblea convocata per deliberare in merito alla liquidazione della società Beta srl, così da non impedire la conseguente cancellazione dal registro impresa di Beta srl, Alfa srl, in qualità di socia, potrà comunque, se lo riterrà opportuno, esercitare azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di Beta srl, indipendentemente dall'estinzione di quest'ultima? Permane in capo al socio di società estinta la legittimazione ad esercitare azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore unico? In caso affermativo il termine di prescrizione per esercitare l'azione di responsabilità da parte del socio nei confronti dell'amministratore unico di società estinta da quale momento decorre?
    Si precisa che per Beta srl è stato nominato il Liquidatore dal Tribunale vista l'impossibilità di procedere con la liquidazione per il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie causa l'assenza reiterata di Alfa srl (in epoca precedente al fallimento).
    Si ringrazia per l'attenzione prestata. Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/06/2018 20:09

      RE: Azione di responsabilità contro amministratori di società cancellata

      La messa in liquidazione della società non preclude l'azione di responsabilità verso gli amministratori di cui all'art. 2476 c.c., a meno che tale azione non sia stata oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
      Tuttavia è da tenere presente che, a norma dell'art. 2476 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della s.r.l. è volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo; si tratta, quindi, di una azione sociale che, però, può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale), il che comporta non poche conseguenze. Ad esempio, quanto alla prescrizione, il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, o meglio dal momento in cui l'evento dannoso cagionato dall'organo sociale sia scoperto e conoscibile da parte degli altri organi sociali e dal socio che agisce e, comunque dalla cessazione della carica, se questa è antecedente; inoltre, poichè il socio non è titolare del diritto al risarcimento del danno, il ricavato da tale azione va nel patrimonio della società gestita male, rimborsate le spese del procedimento al socio che ha agito.
      In altre parole lei quale curatore del fallimento della società A, socia nella srl B, anticipa le spese del giudizio per far accertare la responsabilità dell'amministratore di B e, se l'azione ha esito positivo, ottiene il rimborso delle spese sostenute, ma l'eventuale somma versta o ricavata dall'amministratore va nel patrimonio della srl B, per cui conviene valutare con attenzione la convenienza di una tale azione.
      Zucchetti SG srl