Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

REVOCATORIA RESTITUZIONE FINANZIAMENTI SOCI EX ART. 2467 C.C.

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    09/11/2015 19:21

    REVOCATORIA RESTITUZIONE FINANZIAMENTI SOCI EX ART. 2467 C.C.

    Buonasera.
    Nell'esame della documentazione contabile della fallita, emerge la seguente situazione:
    1) versamenti effettuati dal socio ed amministratore della fallita a titolo di finanziamenti ex art. 2467 c.c. nel periodo oltre l'anno la declaratoria di fallimento;
    2) nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento riscontro la presenza sia di versamenti che di prelevamenti a titolo di finanziamento infruttifero.
    In caso di richiesta ai soci delle somme restituite di cui all'ipotesi sub 2) gli stessi potrebbero opporre la compensazione ex art. 56 L.F.
    Grazie per la risposta.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2015 20:40

      RE: REVOCATORIA RESTITUZIONE FINANZIAMENTI SOCI EX ART. 2467 C.C.

      La data dei versamenti dei soci non ha molta rilevanza, nel mentre ciò che interessa sono i rimborsi dei finanziamenti e, principalmente, interessano i rimborsi effettuati nell'ultimo anno precedente alla dichiarazione di fallimento. Se i versamenti e i rimborsi sono stati effettuati nelle condizioni descritte dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., i secondi vanno restituiti, per cui, dichiarato il fallimento0 è il curatore legittimato a chiedere la restituzione di quanto i soci si sono rimborsati nell'ultimo anno dei finanziamenti fatti alla società. Il debito restitutorio, quindi è verso la massa, alla quale, a seguito della ricjhiesta del curatore la restituzione va fatta, nel mentre il credito per finanziamenti effettuati alla società è verso la società fallita, per cui non vi è possibilità di compensazione per mancanza di reciprocità.
      Zucchetti SG srl
      • Daniela D'Agata

        Spoleto (PG)
        19/07/2018 13:49

        RE: RE: REVOCATORIA RESTITUZIONE FINANZIAMENTI SOCI EX ART. 2467 C.C.

        In merito alla revocatoria dei rimborsi dei finanziamenti dei soci si chiede un vostro parere circa il seguente caso specifico:
        -fallimento del settembre 2016 preceduto da un concordato preventivo, non andato a buon fine, il cui ricorso è stato depositato nel luglio 2015;
        - prelevamenti da parte dei soci per rimborso finanziamenti infruttiferi effettuati fino a giugno 2015 e pertanto assenti nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento;
        Alla luce della prosecuzione delle procedure concorsuali, il termine di un anno fissato dall'art. 2467 c.c. si può far decorrere dalla data di ricorso alla procedura di concordato preventivo anziché dalla data di fallimento?
        Inoltre, in considerazione della postergazione dei crediti dei soci rispetto agli altri creditori, non sarebbe conveniente per la procedura appellarsi all'art.65 l.f. per ottenere la restituzione di quanto dai soci prelevato nei due anni antecedenti la data di fallimento nonché ai sensi dell'art.69 bis antecedenti dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro imprese?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/07/2018 16:56

          RE: RE: RE: REVOCATORIA RESTITUZIONE FINANZIAMENTI SOCI EX ART. 2467 C.C.

          "Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 2467 cod. civ., comma 1, occorre distinguere tra la regola dettata dalla prima parte, che dispone la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci, come qualificati dal secondo comma, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, ed il rimedio previsto dalla seconda parte della medesima disposizione, che pone a carico dei soci l'obbligo di restituire i rimborsi ottenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società. Tale rimedio, pur costituendo applicazione della predetta regola, è destinato ad operare esclusivamente in caso di fallimento della società, come reso evidente dal riferimento temporale adottato ai fini dell'individuazione dei rimborsi soggetti a restituzione, che, presupponendo l'intervenuta dichiarazione di fallimento, consente di riconoscere esclusivamente al curatore, in rappresentanza della massa dei creditori, la legittimazione all'esercizio dell'azione restitutoria. Ciò non significa peraltro che la postergazione sia destinata a rimanere priva di effetti fino alla dichiarazione di fallimento, trattandosi di una regola volta a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'impresa sociale nello interesse tanto dei creditori quanto della stessa società, e ciò essenzialmente al fine di evitare che il rischio correlato alla gestione di un'impresa sotto-capitalizzata, e quindi priva di mezzi propri, nonchè operante prevalentemente con ingenti finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci, sia trasferito a carico dei creditori esterni alla società. Non occorre, in questa sede, passare in rassegna l'intero ventaglio degli strumenti idonei a garantire l'attuazione di tale disciplina al di fuori delle procedure concorsuali o della fase di liquidazione, così come individuati dalla dottrina favorevole alla sua applicazione anche nei confronti della società in bonis: è sufficiente al riguardo considerare che, anche nel caso in cui il legittimato passivo viene individuato nei soci che hanno ottenuto il rimborso (configurandosi lo stesso come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. o ritenendosi applicabili in via analogica l'art. 2491 cod. civ. o l'art. 2495 cod. civ., comma 2, ovvero affermandosene la concorrente responsabilità verso i creditori sociali rimasti insoddisfatti), l'azione ha in comune con quella prevista dallo art. 2467 unicamente il presupposto di fatto costituito dall'avvenuta effettuazione del rimborso, differenziandosene da un lato per la necessità che lo stesso sia avvenuto in presenza della situazione di squilibrio finanziario descritta dal comma 2, dall'altro per la mancata fissazione di un limite temporale" (Così Cass. 24/10/2017, n. 25163).
          Abbiamo preferito riportare questo lungo passo della sentenza perché essa evidenzia con sufficiente chairezza come l'azione diretta ad ottenere la restituzione del rimborso del finanziamento ai soci non sia una azione revocatoria, sicchè per essa non può valere il principio di cui al secondo comma dell'art. 69bis della retrodatazione del periodo sospetto alla prima procedura.
          Tanto non esclude che il curatore possa proporre una azione revocatoria, ma non facendo appello all'art. 2467 c.c., bensi all'art. 67 l. fall, e in particolare al comma secondo chiedendo l'inefficacia dei pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione della domanda di concordato. Non vediamo invece applicabile l'art. 65 l. fall.
          Zucchetti SG Srl