Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

concordato in continuità diretta note di credito

  • Massimo Tucci

    BERGAMO
    03/05/2018 12:22

    concordato in continuità diretta note di credito

    Gentili professionisti,
    ho il caso di una società in concordato in continuità soggettiva o diretta presso il Tribunale di Brescia. La medesima ha debiti verso fornitori, che, all'esito dell'adempimento parziale del conocordato, sono ovviamente pagati in percentuale. Per effetto di tale pagamento parziale, taluni creditori emettono note di credito anche ai fini IVA.
    Se per il conocrdato liquidatorio, che viene assimilato al fallimento, è pacifico che la successiva emissione della nota di credito non importa l'insorgenza del debito IVA (vedi circolare Ag. Entrate n. 12/E 8.04.2016), mi domando se ciò valga pacificamente nell'ambito del concordato con continuità.
    In breve, mi chiedo se il fatto genetico dell'operazione imponibile sorga fuori dal concordato; ovvero per effetto dell'adempimento parziale della stessa.
    Io sono dell'opinione che il presupposto del tributo sia l'emissione della fattura intervenuta anteriormente al conocrdato e che, dunque, la società in concordato non sia debitrice per IVA a cagione dell'effetto esdebitatorio valido erga omnes di cui all'art. 184 L.F.
    In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo i migliori saluti.

    Avv. Massimo Tucci
    Bergamo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/05/2018 10:03

      RE: concordato in continuità diretta note di credito

      La Circolare citata nel quesito si riferiva a una versione dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 non più attuale, che non ha avuto nella realtà mai applicazione.

      Tale versione stabiliva:
      - al comma 4, lettera a), che la nota di credito potesse essere emessa "a partire dalla data in cui quest'ultimo [il debitore] è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ... o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato"
      - al comma 5, che "Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2 [emissione della nota di credito], il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione ... salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a)".

      Coerentemente, la Circolare 12/2016 al punto 13.1 ribadiva quanto richiamato nel quesito, ovvero che "Il .... comma 5 prevede che, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste, in caso di procedura concorsuale, l'obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento. A ciò consegue che la procedura non è, altresì, tenuta al versamento della relativa imposta non essendone debitrice".

      L'art. 1, comma 127 della Legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208) stabiliva però che " Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016".
      Siccome la successiva Legge di bilancio 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232) ha dettato una nuova versione dell'art. 26, in sostanza ritornando alla formulazione precedente, a partire dal 1/1/2017, per quanto qui ci interessa la versione dell'art. 26 qui sopra riportata non è mai entrata in vigore.


      Ciò premesso, la successiva Circolare 7/4/2017 n. 8 ha affrontato il medesimo argomento, curiosamente proprio ancora al punto 13.1, sulla base del nuovo testo.
      Alla domanda "A seguito dell'abrogazione dell'articolo 26, comma 5, secondo periodo, del DPR 633/1972, quali sono gli obblighi del curatore nel caso in cui, a seguito dell'infruttuosità della procedura concorsuale, il cedente prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione?"
      essa risponde: "nell'ipotesi sopra delineata, gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo ... omissis ... Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti" e, a conferma del fatto che il nuovo testo dell'art. 26 non è altro che la riproposizione del testo antecedente il 2016, cita espressamente la vecchia, ma tornata (anzi, rimasta) attuale, Risoluzione n. 155 del 2001.


      Possiamo ora finalmente affrontare lo specifico caso proposto nel quesito, sul quale non ci sono chiarimenti ufficiali ma la cui risposta ci pare discenda abbastanza chiaramente proprio dalla circolare 8/2017, della quale abbiamo riportato qui sopra uno stralcio; l' "omissis" nella stralcio riportato recita infatti testualmente: "ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis".

      Se il debito derivante dalle note di credito ricevute non è carico del fallimento ma è esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis, ci pare che l'impresa in continuità si trovi esattamente nella medesima posizione: chiusa la procedura, è tornata in bonis.
      Nell'interpretazione data dalla circolare, quindi pare indubbio che nei suoi confronti il debito in questione sia esigibile da parte dell'Erario.

      E in assenza di un riferimento normativo cui appoggiarsi, ci pare difficile contestare tale interpretazione.
      • Massimo Tucci

        BERGAMO
        31/05/2018 18:35

        RE: RE: concordato in continuità diretta note di credito

        Mi permetto di esprimere il mio dissenso. Dal testo della circolare da ultimo richiamata si evince esclusivamente la conferma della reiterata tesi dell'obbligo di registrazione in capo al commissario; senza inclusione del credito tra i debiti del concordato in quanto l'omologa, in base al piano, determina l'esdebitazione ex lege.
        Non sorge pertanto alcun debito da parte della procedura nei confronti dell'Erario, in quanto l'obbligazione tributaria – essendo di secondo grado (ha cioè origine dall'obbligazione civilistica sorta in capo al debitore anteriormente alla procedura) – è l'operazione imponibile originaria alla quale la nota si riferisce.
        Ossia la cessione di beni o la prestazione di servizi che è stata posta in essere prima e fuori dalla procedura concorsuale, anteriormente all'iscrizione nel registro imprese delle domanda concordataria e come tale subisce gli effetti estintivi propri del concordato e validi erga omnes ai sensi dell'art. 184 L.F.
        Non può in altri termini, sorgere un nuovo debito per un presupposto d'iomposta maturato anteriormente alla domanda.
        La soluzione deriva pacificamente dalla corretta applicazione dei principi dell'ordinamento e non dal richiamo di una circolare (n. 8 del 2017) che afferma correttamente che non insorge un debito IVA in capo al curatore fallimentare.
        I migliori saluti.

        Avv. MAssimo Tucci
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/06/2018 12:23

          RE: RE: RE: concordato in continuità diretta note di credito

          Ben volentieri prendiamo atto del dissenso ma, pur non potendo supportare la nostra tesi con elementi decisivi ma solo con un nostro precorso interpretativo, rimaniamo della nostra opinione.

          La tesi che abbiamo esposto si basa su una circolare (che ben sappiamo avere un rango decisamente modesto) che si occupava non di concordato ma di fallimento, e il concordato qui in esame è in continuità diretta, fattispecie ancor più lontana, appunto, dal fallimento: come detto, non ci siamo quindi basati su di un supporto particolarmente solido.

          Il punto è che quanto affermato dalla Circolare in questione ci convince non perchè appunto esposto in un documento di prassi, ma perchè ne condividiamo il percorso logico:
          - la società in bonis ha detratto l'IVA esposta in una fattura ricevuta, IVA che l'emittente ha (o dovrebbe avere) versato
          - in sede concorsuale opera l'effetto esdebitatorio ex art. 184 l.fall. e quindi il pagamento di quanto previsto dal piano concordatario estingue le passività sorte ante procedura
          - ma è proprio in virtù di tale (parziale) pagamento che l'originario creditore emette la nota di credito, da cui emerge un suo credito verso l'Erario
          - che alla chiusura della procedura (fallimentare o concordataria), e anzi proprio in conseguenza di essa, specularmente al debito dell'Erario verso l'originario creditore sorga un suo credito nei confronti del debitore tornato in bonis, ci pare ragionevole ed equilibrato.

          E guardando la quesione da un altro punto di vista, a nostro avviso il debito IVA derivante dalle note di credito in questione non è più direttamente collegato alla prestazione a cui l'originaria fattura si riferiva, indubbiamente ante procedura, ma è dipendente dall'emissione delle note di credito, che avviene dopo la chiusura in senso sostanziale della procedura in questione: debito che sorge quindi dopo la chiusura, e che grava sull'impresa nello stato in cui si trova, appunto, dopo tale chiusura.

          Ci teniamo a ribadire comunque ancora una volta che questo è un Forum di discussione fra colleghi, e le opinioni di tutti hanno pari dignità, quantomeno in casi nei quali le norme non danno certezze.

          Casi non propriamente rarissimi ......
          • Gabriele Palazzotto

            palermo
            26/06/2018 18:08

            RE: RE: RE: RE: concordato in continuità diretta note di credito

            Un risalente documento di prassi (Risoluzione 161 del 17/10/2001) ha affrontato il problema posto dall'avv. Tucci per un concordato preventivo così concludendo <... dato che la nota di variazione è afferente all'IVA non riscossa dal creditore, per un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la registrazione della predetta nota non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo ...>.
            Saluti
            Gabriele Palazzotto
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              30/06/2018 20:13

              RE: RE: RE: RE: RE: concordato in continuità diretta note di credito

              I documenti di prassi sul punto via via richiamati negli interventi precedenti sono:
              - la Risoluzione 161/2001, correttamente citata dal collega Palazzotto, la quale afferma che il ricevimento e la registrazione delle note di credito "non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo"
              - la pressochè coeva Risoluzione 155/2001, emanata 5 giorni prima, che pure afferma "Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.
              Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali".
              - la recentissima Circolare 8/2017, citata nel nostro precedente intervento, che richiama quest'ultima riportandone testualmente lo stralcio citato.

              La questione a nostro avviso non è se il Curatore sia tenuto a versare l'IVA, domanda a cui si da pacificamente risposta negativa, ma cosa accada di quel debito se, eventualità che la Risoluzione 161/2001 non affronta, il debitore torni in bonis e prosegua l'attività.

              La domanda è interessante perchè i creditori possono emettere le note di credito solo per la parte rimasta insoddisfatta in sede di riparto finale; ma se vi sono creditori rimasti insoddisfatti, come fa la Risoluzione 155 a parlare di fallito che torna in bonis?

              A parte forse casi particolarissimi e di accademia, l'unica possibilità che ci pare consenta tale situazione (creditore del fallimento rimasto parzialmente insoddisfatto e debitore tornato in bonis) è la chiusura del fallimento con un concordato fallimentare; se così è, allora l'inciso cha fa riferimento al fatto che l'IVA in questione sia un "credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis" acquista significato.

              E se il debito IVA derivante dalle note di credito ricevuite non è debito della procedura, ma debito dell'impresa tornata in bonis dopo un concordato fallimentare, allora ci pare altrettanto ragionevole, ma soprattuto coerente coi documenti di prassi qui sopra citati, che ciò valga anche nel caso di concordato preventivo in continuità.

              Ciò detto, non possiamo che ripetere quanto abbiamo sempre scritto: questo è un Forum aperto a tutti i professionisti e l'opinione di tutti, quando è adeguatamante supportata, ha pari dignità.
              In più, ci risuoltano effettivamente orientamenti diversi presso i vari Tribunali.
              Starà quindi alla personale valutazione di ogni lettore, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, scegliere il comportamento da tenere.