Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Individuazione sei mesi anteriori al fallimento in ipotesi di concordato in bianco rinunciato e quindi inammissibile

  • Paolo Fabris

    Spilimbergo (PN)
    15/11/2018 11:33

    Individuazione sei mesi anteriori al fallimento in ipotesi di concordato in bianco rinunciato e quindi inammissibile

    Una società di capitali ha depositato in data 18/01/2018 Ricorso contenente domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta entro il termine fissato dal Giudice (concordato in bianco o con riserva).
    La medesima società in prossimità della scadenza del termine concesso ha presentato istanza di rinuncia alla domanda di concordato in bianco, cui ha fatto seguito provvedimento del Tribunale di inammissibilità del ricorso introduttivo; veniva poi depositato Ricorso per il fallimento in proprio dichiarato dal Tribunale in data 12/04/2018.
    Ci si chiede: ai fini del promuovimento di possibili azioni revocatorie è corretto individuare i sei mesi anteriori a far data dalla ammissione al concordato in bianco (18/01/2018), fondando il ragionamento sul fatto che vi è stata una consecuzione di procedura concorsuali?
    Oppure, nella considerazione che la domanda di concordato in bianco rinunciata è stata dichiarata inammissibile, potrebbe divenire necessario conteggiare, ai fini delle azioni revocatorie, i sei mesi anteriori dalla data del fallimento, in quanto in conseguenza della inammissibilità menzionata non potrebbe sostenersi la consecuzione di procedure concorsuali?
    E' di tutta evidenza che vi potrebbero essere significative differenze nelle promuovende azioni revocatorie, conseguenti alla prima prospettazione piuttosto che alla seconda.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2018 20:28

      RE: Individuazione sei mesi anteriori al fallimento in ipotesi di concordato in bianco rinunciato e quindi inammissibile

      Noi optiamo per la seconda delle costruzioni da lei prospetatte alla luce della giurisprudenza in tema dell'analogo problema della prededuzione, secondo cui "l'art. 111, comma 2, l.fall. nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone infatti che la procedura sia stata aperta e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente" (Cass. 6/3/2018 n. 5254).
      Zucchetti SG srl