Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI

  • Paolo Remia

    Ancona
    16/01/2019 12:21

    SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI

    Il Fallimento X del 2001 è in fase di chiusura.
    Prima del deposito del rendiconto del Curatore ex art. 116 l.f. il Curatore è stato autorizzato dal G.D. al pagamento delle competenze maturate in favore di un professionista coadiutore per prestazioni eseguite in favore della procedura. Prima della liquidazione è stato notificato al Curatore da parte di Y un atto di sequestro conservativo presso terzi in danno del professionista coadiutore. Il Curatore ha trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. indicando l'importo che il G.D. aveva liquidato in favore del professionista coadiutore. Si chiede se il Curatore in sede di deposito del Rendiconto può accantonare l'importo dovuto a norma del II comma dell'art. 117 l.f. in attesa che il giudizio di merito si concluda ed il sequestro venga convertito in pignoramento.
    Grazie della Vs. risposta.
    Dott. Paolo Remia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2019 21:08

      RE: SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI

      Trattandosi di un credito da soddisfare in prededuzione il cui pagamento anzi è stato già autorizzato, a seguito del sequestro presso di lei terzo di tale credito, lei deve chiedere al giudice delegato di revocare l'autorizzazione al pagamento e di autorizzare l'accantonamento della somma in attesa della soluzione della controversia tra il coadiutore e il suo creditore. E' preferibile fare questa richiesta, quindi, al di fuori della procedura del conto gestione, che è destinato alla esposizione delle operazioni contabili e dell'attività di gestione compiuta; eventualmente in questa fase può limitarsi a dare atto dell'intervenuto sequestro, così come nel caso si fosse trattato di sequestro di un credito concorsuale, per il quale la sede opportuna per l'accantonamento sarebbe stata quella del riparto finale.
      Zucchetti SG srl