Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Competenza liquidazione gratuito patrocinio legale della curatela

  • Antonella D'Andrea

    Vibo Valentia
    30/01/2019 18:48

    Competenza liquidazione gratuito patrocinio legale della curatela

    Buonasera a tutti avrei un quesito da sottoporre .
    E' stato proposto reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
    Quale Curatore ho provveduto alla nomina di un legale previo rilascio da Parte del Giudice Delegato di attestazione della mancanza di liquidità nelle casse delle procedura .
    Ora mi chiedo , è corretto ritenere che il legale incaricato, al temine del giudizio instaurato dinanzi alla competente Corte D'Appello, dovrà rivolgere a quest'ultima la propria istanza di liquidazione compensi di gratuito patrocinio .
    Ringrazio anticipatamente per la risposta che mi verrà fornita .
    Avv. Antonella D'Andrea

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/01/2019 20:20

      RE: Competenza liquidazione gratuito patrocinio legale della curatela

      Premesso che "gli onorari e le spese", di cui si fa carico lo Stato in caso di gratuito patrocinio non riguardano quelle che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, ma esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche, l'art. 83 del DPR n. 115 del 2002, dispone che la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore "è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione".
      Questo è il comma secondo del citato art. 83, poi con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato aggiunto un comma 3bis, per il quale "il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta". In ordine alle problematiche sorte a seguito di questa norma, il Ministero Giustizia, a seguito di interpello, ha precisato con la circolare 10 gennaio 2018, che "L'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un "termine a provvedere" per il magistrato, essendo ben possibile che quest'ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l'emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all'ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio".
      Zucchetti SG srl