Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rimborso spese sostenute in nome e per conto del fallimento

  • Fabia Gemmo

    Montagnana (PD)
    14/10/2010 11:22

    Rimborso spese sostenute in nome e per conto del fallimento

    Le spese documentate sotenute in nome e per conto del fallimento ( imposte cancellazione trascrizione PRA ecc) rientrano tra quelle prededucibili, con i limiti imposti dall'ultimo comma dell'art. 111bis in caso di attivo non sufficiente, o vanno rimborsate a parte?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/10/2010 19:58

      RE: Rimborso spese sostenute in nome e per conto del fallimento

      Se dette spese, come pare di capire, sono state anticipate dal curatore, le stesse devono essere rimborsate e il credito del curatore è in prededuzione, come le altre prededuzioni, pe cui anche per tale credito trova applicazione l'art. 11bis ult. comma.
      Se non vi sono fondi in cassa e non si prevedono entrate, è prudente che il curatore non anticipi soldi.
      Zucchetti SG Srl
      • Donatella Perna

        Foggia
        01/03/2018 16:00

        RE: RE: Rimborso spese sostenute in nome e per conto del fallimento

        Buonasera,
        vorrei un Vs. ragguaglio.
        Sono curatrice di una sas, fallita insieme al socio accomandatario e al socio accomandante, poiché quest'ultimo compare nella ragione sociale.
        Nel maggio 2016 ho richiesto la trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, senza il pagamento degli importi previsti per tale formalità, considerata l'incapienza della procedura.
        In data 8/02/2018 perviene dall'ACI alla cancelleria fallimentare (che la consegna a me), all'agenzia delle entrate e all'amministrazione provinciale - ufficio ragioneria, finanza e tributi- richiesta scritta di rimborso delle spese prenotate a debito (imposta di bollo) e di quelle anticipate dall'erario (imposta provinciale di trascrizione + emolumenti) pari ad € 1.275,00, per l'esecuzione della suddetta formalità su n° 5 autovetture, di proprietà alcune di un socio, alcune dell'altro.
        Premetto che:
        con l'esiguo attivo attivo disponibile è stato pagato per intero il campione fallimentare;
        allo stato attuale sul conto della procedura residuano €. 12,83 di attivo;
        probabilmente, nei prossimi mesi incasserò un credito per circa €. 1.500,00.
        Intanto volevo segnalare all'ACI oppure instare al GD, segnalando che allo stato attuale non c'è capienza per pagare le somme richieste (magari per ottenere un provvedimento che mi esoneri da tale pagamento)...
        Ma, a rigore, se incassassi quel credito, posto che tutti i crediti ammessi sia privilegiati che chirografari resteranno comunque insoddisfatti, con riferimento invece ai crediti prededucibili, come avverrebbe la liquidazione del mio compenso, che porrei a carico dell'attivo da realizzarsi, tenuto conto della suddetta richiesta di somme (prededucibili?) da parte dell'ACI, a me pervenuta?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2018 21:46

          RE: RE: RE: Rimborso spese sostenute in nome e per conto del fallimento

          Le spese prenotate a debito- dispone il comma quarto dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002- sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo e il comma quinto aggiunge che il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
          Ovviamente il recupero avviene in prededuzione in quanto spese contratte dal curatore per gli scopi della procedura ed è qualificabile, nell'ambito delle prededuzioni, come una spesa di giustizia, così come il compenso per ilo curatore. ne consegue che se l'attivo, come nel suo caso, non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, bisogna effettuare la graduazione tra di loro (ult. comma dell'art. 111bis) e poiché il credito per le spese prenotate a debito e quello per il compenso godono dello stesso privilegio, gli stessi vanno pagati in proporzione, giusto il disposto dell'art. 2782 c.c.
          Zucchetti SG srl
          • Donatella Perna

            Foggia
            19/06/2018 20:37

            RE: RE: RE: RE: Rimborso spese sostenute in nome e per conto del fallimento

            Buonasera,
            vorrei confrontarmi con Voi su una questione.
            Mi ricollego al mio precedente quesito in cui Vi rappresentavo che sono curatrice di una sas, fallita insieme al socio accomandatario e al socio accomandante.
            Nel maggio 2016 ho richiesto la trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, senza il pagamento degli importi previsti per tale formalità, considerata l'incapienza della procedura.
            In data 8/02/2018 perviene dall'ACI alla cancelleria fallimentare (che la consegna a me), all'agenzia delle entrate e all'amministrazione provinciale - ufficio ragioneria, finanza e tributi- richiesta scritta di rimborso delle spese prenotate a debito (imposta di bollo) e di quelle anticipate dall'erario (imposta provinciale di trascrizione + emolumenti) pari ad € 1.275,00, per l'esecuzione della suddetta formalità su n° 5 autovetture, di proprietà alcune di un socio, alcune dell'altro.
            Precisamente per ciascuna autovettura sono richiesti:
            Spese anticipate dall'erario:
            €. 196,00 per imposta provinciale di trascrizione
            €. 27,00 per emolumenti
            Spese prenotate a debito:
            €. 32,00 per imposta di bollo
            Alla luce della risoluzione n. 130 del 13/11/2006 dell' Agenzia delle Entrate, i certificati cronologici dei veicoli richiesti nei procedimenti di esecuzione mobiliare sono esenti dall'imposta di bollo in quanto tali procedimenti sono soggetti al contributo unificato, ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.
            Infatti, come si legge nella su richiamata risoluzione, l'introduzione del contributo unificato da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali" (e tali sono ritenuti i certificati cronologici) (vedi anche Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia articoli da 9 a 18).
            Considerato che il campione fallimentare è stato già pagato, mi domando quindi se nel caso che Vi ho sottoposto possa trattarsi di una duplicazione delle spese richiesta dall'erario con riferimento all'imposta di bollo, visto che quest'ultima acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato?

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              01/07/2018 19:09

              RE: RE: RE: RE: RE: Rimborso spese sostenute in nome e per conto del fallimento

              Concordiamo con l'opinione espressa nel quesito: trattandosi di atti "necessari o funzionali" alla procedura concorsuale, il bollo appare non dovuto in base all'art. 18 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, a cui la citata Risoluzione 130/2006 fa espresso riferimento.