Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

CHIUSURA DI FALLIMENTO

  • Alessandra Cannizzo

    BERGAMO
    21/03/2017 13:41

    CHIUSURA DI FALLIMENTO

    Buongiorno.
    Ho presentato al Giudice Delegato istanza di pagamento del compenso spettante alla curatela - già peraltro liquidato con provvedimento del Tribunale - e di chiusura del conto corrente intestato al fine di procedere successivamente all'inoltro dell'istanza di chiusura del fallimento. Il Giudice Delegato ha autorizzato ma condizionatamente al deposito dell'istanza di chiusura del fallimento. Ho pertanto depositato l'istanza di chiusura della procedura chiedendo un tempo adeguato onde procedere alla definizione dei rapporti ancora in corso, compreso quello di conto corrente e quello di natura fiscale, dovendo procedere ad una compensazione parziale della ritenuta d'acconto sul compenso del curatore col credito IVA al 31.12. dell'anno scorso. Purtroppo il Tribunale non ha assecondato quest'ultima richiesta, procedendo senz'altro alla chiusura del fallimento. Mi è stato infatti notificato il mandato di pagamento del compenso e della chiusura del conto corrente successivamente alla chiusura della procedura. Ora mi ritrovo, a chiusura della procedura avvenuta, un mandato che mi autorizza a procedere ad una compensazione parziale della ritenuta utilizzando un credito IVA di un soggetto che non esiste più. Come devo comportarmi? Posso procedere comunque o rischio senz'altro la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate anche se c'è una esplicita autorizzazione del Giudice, seppure successiva al provvedimento di chiusura del fallimento?
    Ringrazio per il cortese suggerimento che vorrete fornirmi.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/03/2017 10:04

      RE: CHIUSURA DI FALLIMENTO

      Sinceramente non vediamo il motivo per cui l'Agenzia delle Entrate dovrebbe/potrebbe sollevare la contestazione paventata nel quesito, anche perchè essa non ha certo accesso al fascicolo del fallimento e quindi all'esatta consecutio degli avvenimenti.

      E comunque, al di là di tale consecutio, il versamento della ritenuta utilizzando il credito IVA è nei diritti della procedura, è adeguatamente autorizzato, e non ci pare quindi contestabile, anche in considerazione del fatto che il Curatore, anche dopo la chiusura del fallimento, mantiene i poteri necessari per compiere gli ultimi adempimenti tributari (presentazione della dichiarazione IVA e di quella dei redditi relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare, ecc.).
      • Alessandra Cannizzo

        BERGAMO
        22/03/2017 19:23

        RE: RE: CHIUSURA DI FALLIMENTO

        Ringrazio per la veloce risposta, ma i dubbi permangono considerato che:
        - l'Agenzia delle Entrate non accede al fascicolo del fallimento ma di sicuro ha evidenza della data di chiusura della procedura che è indicata nel modello AA7/10 relativo alla chiusura della Partita IVA e che pertanto risulta anteriore a quella di cui al modello F24 di compensazione;
        - se è vero che il curatore compie gli ultimi adempimenti fiscali dopo la chiusura della procedura, è anche vero che l'operazione di compensazione della ritenuta con il credito IVA maturato al 31.12. dell'anno precedente è operazione ben più invasiva rispetto alla presentazione dei dichiarativi fiscali: per l'ipotesi analoga di cessazione dell'attività, vedasi infatti l'orientamento negativo del Dr. Barbiero Giuseppe sul "Quotidiano del Fisco" del 27.9.2016.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/03/2017 00:27

          RE: RE: RE: CHIUSURA DI FALLIMENTO

          Comprendiamo che dubbi ve ne possano essere, dato che la chiusura non è avvenuta in modo "lineare", ma non possiamo che confermare quanto scritto nel precedente intervento.

          Per quanto riguarda il Mod. AA7/10, in esso deve essere indicata la data di cessazione della partita IVA e non quella della chiusura del fallimento, ed è ben noto che la partita IVA può essere chiusa anche molto prima della chiusura del fallimento.

          L'ipotesi di cessazione "ordinaria" dell'attività ci pare concettualmente diversa da quella della chiusura di una procedura concorsuale (dopo la quale, tanto per fare un esempio, l'impresa potrebbe addirittura riprendere a operare tornata in bonis), e comunque non vediamo come il Curatore potrebbe comportarsi diversamente: non ci pare sussistano validi motivi per chiedere la riapertura del fallimento, posto che il Tribunale fosse disponibile a concederla.