Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    09/01/2017 18:39

    CONCORDATO FALLIMENTARE

    Buonasera,
    è stata portata a termine la procedura di un concordato fallimentare ottenendo il decreto di omologa dello stesso e la dichiarazione da parte del Giudice che gli obblighi previsti dallo stesso sono stati eseguiti.
    A carico del curatore dovrebbero restare ancora i seguenti adempimenti fiscali:
    1) presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo data fallimento data omologa concordato da inviare entro 9 mesi dall'omologa;
    2) dichiarazione IRAP con periodo e scadenza come per redditi ma solo se c'è stato esercizio provvisorio;
    3) denuncia di variazione dati IVA all'Ag Entrate per comunicare la sostituzione del curatore come legale rappresentante con il vecchio legale rappresentate;
    4) Dichiarazione IVA annuale.
    Confermate adempimenti dichiarativi sopra riportati? La dichiarazione IVA annuale va divisa in due periodi con due moduli. Periodo inizio anno - data decreto omologa e data decreto omologa – fine anno, oppure la dichiarazione riguarda l'intero anno?

    Inoltre, il decreto di omologa è stato trasmesso all'Ag. delle Entrate per la relativa registrazione e la relativa imposta non è ancora stata liquidata. Responsabile del versamento dell'imposta è l'assuntore dal concordato fallimentare? Nel caso in cui l'assuntore non versi l'imposta di registro che l'Ag. delle Entrate liquiderà e relativa al decreto di omologa, ci sono conseguenze per il concordato fallimentare?
    Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti
    Paolo C.


    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/01/2017 20:20

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE

      Gli aspetti da tenere in considerazione sono più di uno, cerchiamo quindi di procedere con ordine.



      In primo luogo deve essere individuato il momento in cui si considera chiusa la procedura, dato che l'art. 183 del T.U.I.R. fa riferimento al "periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale".

      Le uniche fonti di prassi disponibili sull'argomento, ovvero la Risoluzione 21/12/1979 n. 2380 e la Risoluzione 1/10/2003 n. 191, individuano tale data nel passaggio in giudicato della sentenza che omologa in concordato; ciò però in vigore del vecchio testo dell'art. 31, II comma, l.fall. che recitava: "Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa".

      Nella nuova formulazione degli articoli relativi al concordato fallimentare il primo comma dell'art. 130 stabilisce che "La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni ...", e il secondo comma che "Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione … ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento", e non ci risultano fonti di prassi successive a tale modifica parimenti chiare.

      Non possiamo quindi che ipotizzare due diverse soluzioni:
      - sulla base dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 130, siccome la legge fallimentare stabilisce che il fallimento è dichiarato chiuso con il decreto del Tribunale, successivo all'approvazione del rendiconto, il termine di riferimento per la dichiarazione dei redditi è la data di tale decreto
      - sulla base della prima parte di tale articolo, il termine di riferimento è il momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, perché è da tale data che la proposta di concordato diventa efficace.

      In considerazione del fatto che successivamente alla definitività del decreto di omologa il Curatore perde ogni controllo sulla procedura, e tale data è quella di riferimento per il rendiconto finale, personalmente propendiamo per la seconda soluzione, che però non possiamo dare per certa.

      Va peraltro detto che la precisa individuazione di tale termine è di norma scarsamente rilevante:

      - i tempi per l'effettuazione degli adempimento sono ampi, e sarà quindi sufficiente banalmente rispettare per prudenza il primo termine

      - nel periodo intercorrente fra la definitività del decreto di omologazione e la dichiarazione di chiusura del fallimento da parte del Tribunale ci pare ben difficile che muti la materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (posto che ve ne sia).



      Certamente il Curatore deve trasmettere, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura, la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. "maxi-periodo fallimentare", versando prima di tale termine l'IRES eventualmente dovuta, ma tale obbligo non sussiste ai fini IRAP, atteso che la relativa dichiarazione deve essere presentata solo se vi è esercizio provvisorio, e in tal caso non con riferimento al "maxi-periodo fallimentare" ma alle singole annualità, come previsto dall'art. 5, IV comma, del D.P.R. 22/7/98 n. 322.



      Relativamente alla dichiarazione IVA, alcuni dubbi possono sorgere se si considerano le fonti di prassi più datate (Risol. 21/12/1979 n. 2380, e soprattutto Circ. 22/3/2002 n. 26) le quali sono assai chiare nello stabilire che sia ai fini IVA che delle imposte dirette "il maxi-periodo d'imposta di durata della procedura sia, fiscalmente, anche l'ultimo periodo d'imposta dell'impresa. E ciò anche nel caso di ritorno in bonis del soggetto fallito perché, in tale ipotesi, la ripresa della precedente attività economica è del tutto eventuale, e in ogni caso determina - anche ai fini fiscali - il sorgere di una nuova impresa", e in particolare "ai fini IVA, la chiusura della procedura fallimentare integra una fattispecie di cessazione dell'attività".

      Di tenore assolutamente diverso è però la successiva Circolare 4/10/2004 n. 42, che recita "Il soggetto ex fallito, rientrando nella piena disponibilità e possibilità di gestire i beni compresi nel residuo attivo restituitogli, riprenderà l'esercizio dell'impresa già condotta sino al momento della dichiarazione di fallimento … Le considerazioni sin qui esposte non mutano se, in luogo dell'imprenditore individuale, sia interessata al fallimento una società di capitali. In proposito si ricorda che ... a seguito della riforma societaria la dichiarazione di fallimento non è più prevista quale causa di scioglimento delle società di capitali".

      Nel caso di concordato fallimentare, poi, la cessazione della procedura non è contestuale alla cessazione delle attività di liquidazione, pertanto riteniamo che:

      - il Curatore (a meno che non abbia ritenuto chiusa l'attività d'impresa e quindi cessato la partita IVA prima della chiusura della procedura o contestualmente a essa, nel qual caso è soggetto ai relativi obblighi anche dichiarativi) non sia tenuto a presentare le dichiarazioni indicate nel quesito diverse da quella dei redditi

      - sia opportuno che consegni all'esecutore del concordato le documentazione a lui indispensabili per poter effettuare i citati adempimenti, e lo faccia verbalizzando chiaramente tale consegna e l'oggetto della stessa, così da chiarire per quali dati e per quale periodo è responsabile della correttezza degli elementi che verranno indicati nella dichiarazione.



      Per quanto riguarda la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del subentro di un nuovo soggetto nel ruolo di rappresentante dell'impresa ai fini IVA e in generale fiscali, la stessa non è di competenza del Curatore, non più in carica e quindi tenuto solo agli adempimenti specificatamente posti a suo carico (la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. "maxi-periodo fallimentare", appunto); prudenza vuole, ovviamente, che egli sorvegli "a titolo personale" che tale adempimento sia correttamente effettuato da chi gli è subentrato nel ruolo.



      L'imposta di registro è a carico dell'assuntore, sia come importo che come adempimento, e l'eventuale omesso versamento non vediamo come possa avere riflessi sul concordato fallimentare.