Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO P.C.T. - 30 GIUGNO 2014

STATO PASSIVO FALLIMENTARE

  • Michele Pomponio

    Pescara
    15/11/2016 17:46

    STATO PASSIVO FALLIMENTARE

    Nel fallimento in questione gli immobili sono stati, precedentemente la sentenza di fallimento vincolati in un Trust. I falliti si sono spossessati dei beni immobiliari, compreso di quello dove vivono, conferendo un trust a titolo gratuito a favore della figlia. Per tal motivo è in corso una causa civile avviata dal curatore fallimentare per far dichiarare la nullità e/o la revocatoria del trust.
    Il condominio ha depositato istanza ultratardiva per insinuare allo stato passivo le spese condominiali relative a uno dei falliti, persona fisica, che vivono tuttora nell'immobile conferito in trust.
    Un parte di tali spese condominiali maturata dopo la dichiarazione di fallimento è da considerare in prededuzione.
    Si vuole conoscere:
    1) se tali spese, a prescindere dal grado di privilegio, possono essere insinuate allo stato passivo in quanto gli immobili non sono stati acquisiti al fallimento ma soggetti a trust; nel senso affermativo intendendo che il credito vantato dal condominio è diretto nei confronti dei falliti persone fisiche che risiedono nell'immobile e non dipende dall'inclusione dell'immobile stesso nell'attivo fallimentare;
    2) se le spese condominiali, eventualmente classificate ex art. 111 L.F. nello stato passivo, sono in ogni caso da liquidare solo se vi siano fondi derivanti da attivo immobiliare.
    Grazie
    dott. Michele Pomponio

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2016 19:59

      RE: STATO PASSIVO FALLIMENTARE

      Con il Trust un soggetto- chiamato disponete o settlor- si spoglia della proprietà dei propri beni, o di parte di essi, e li trasferisce con un vero e proprio effetto reale in proprietà al trustee, che dovrà amministrarli in favore del beneficiario secondo quanto contenuto nell'atto istitutivo del Trust e nel documento redatto dal disponente per di trustee (cd. Letters of wishes). Di conseguenza, in forza dell'atto istitutivo di Trust il solo e legittimo proprietario dei beni in Trust è il trustee, anche se questi dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nell'atto istitutivo stesso.
      Essendo questo, in estrema sintesi, l'effetto della costituzione del Trust, è chiaro che fin quando l'atto costitutivo non verrà revocato, l'immobile trasferito al trustee non è acquisito al fallimento del disponente, anche se questi continua ad abitare nell'immobile, in base evidentemente ad un rapporto a titolo gratuito o oneroso con il trustee proprietario. E, come appunto nei casi in cui il fallito continui ad utilizzare l'immobile già condotto in locazione, le spese condominiali relative a detto immobile, così come il canone e le utenze, sono da considerare spese personali del fallito estranee al fallimento.
      Il credito del condominio dovrebbe pertanto essere escluso dal passivo; tuttavia, nel caso, il fallimento ha già esercitato azione revocatoria della costituzione del Trust e gli effetti di una sentenza favorevole risaliranno alla data della domanda, con possibilità di opporla anche ai terzi ove, come sicuramente sarà avvenuto, la relativa domanda giudiziale sia stata trascritta. In questa ottica, il credito per spese condominiali potrebbe essere ammesso al passivo con riserva condizionata all'esito del giudizio revocatorio, osia ai sensi del n. 1 del secondo comma dell'art. 96.
      Quanto alla domanda sub 2, va ricordato che l'art. 30 della legge 11.12.2012, n. 220 stabilisce che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".
      Trattasi però di una spese a carattere specifico in quanto inerente l'immobile cui i contributi condominiali si riferiscono, per cui, giusto il disposto dell'art. 111 ter, va imputata al ricavato immobiliare dell'immobile interessato. In tal modo il cerchio si chiude, nel senso che il legislatore ha chiarito, in via interpretativa ed eliminando i dubbi in proposito, che tutte le spese condominiali che scadono successivamente alla dichiarazione di fallimento- siano esse per manutenzione ordinaria che straordinaria o per innovazioni- vanno pagate dal fallimento in prededuzione, sempre se riguardanti un immobile appreso all'attivo e, se di carattere specifico con il ricavato da detti immobili.
      Zucchetti SG srl