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Accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc

  • Simone Ventura

    Roma
    08/05/2018 10:22

    Accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc

    Un creditore A ha pignorato l'ammontare di Euro 100.000 nei confronti del proprio debitore B, instaurando il procedimento di accertamento dell'obbligo presso il terzo C (debitor debitoris) ex art. 548 cpc, contestando la dichiarazione del terzo che aveva eccepito l'intervenuta cessione del credito del debitore esecutato ad una banca cessionaria, ante pignoramento del creditore A.
    In sede di istruttoria il creditore A, in sede di precisazione delle conclusioni, chiede l'accertamento dell'obbligo del terzo C nei confronti di B per ulteriori crediti nel frattempo maturati di Euro 300.000 e cioè a dire per complessivi Euro 400.000.
    La posizione debitoria del terzo pignorato C va cristallizzata al momento della notifica del pignoramento o al momento della sentenza che definisce il giudizio di accertamento?
    La domanda di accertamento del credito pignorato ex art. 543, comma 2, n. 2, cpc, si estenderebbe all'intero importo che si accerti del debitore esecutato sulla base dei fatti dedotti in giudizio?
    Oppure l'accertamento ex art. 548 cpc può essere riferito solo al credito precettato aumentato della metà come indicato nell'atto di pignoramento?
    A mio avviso, l'azione svolta dal creditore ex art. 548 cpc è esercitata iure proprio e pertanto non mira ad accertare il rapporto tra il debitore esecutato ed il debitor debitoris, ma semplicemente a conseguire il risultato necessario alla prosecuzione della procedura di espropriazione mobiliare nel cui ambito si radica il procedimento di accertamento presso il terzo.
    L'accertamento è pertanto strumentale a definire l'appartenenza al debitore delle somme per come sono indicate in pignoramento e non può estendersi oltre il contenuto dell'enunciazione di cui all'art. 543 cpc.
    Le somme da destinare all'espropriazione restano confinate, per il principio della domanda che regge il processo esecutivo, all'ammontare definito dall'art. 546, comma 1, cpc, come novellato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha neutralizzato le concezioni cosiddette integrali in merito all'automatica estensione del vincolo esecutivo all'intera somma di cui il terzo fosse debitore, delimitandone invece l'ampiezza all'ammontare precettato aumentato della metà.
    Inoltre, stante la correlazione tra l'oggetto del pignoramento e l'obbligo di custodia imposto al debitor debitoris, quest'ultimo potrà legittimamente ricusare la prestazione a favore del proprio creditore diretto (il debitore esecutato) soltanto sino all'importo precettato aumentato della metà, superato il quale egli sarà invece responsabile verso il debitore esecutato (suo creditore) per l'inadempimento.
    Inoltre la riforma del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo apportata con la legge 22 dicembre 2012, n. 228, confermerebbe che la finalità e l'oggetto di tale giudizio sia quella da me indicata.
    L'accertamento ex art. 549 cpc di nuova introduzione assume natura di procedimento endoesecutivo avente efficacia limitata all'espropriazione in corso.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2018 20:16

      RE: Accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc

      Con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, si ingiunge al terzo di non disporre delle somme da lui dovute senza l'autorizzazione del giudice e, quindi, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a pignoramento, assumendo egli la veste di custode delle somme medesime. Sebbene, quindi, il pignoramento presso terzi costituisca una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona solo con la dichiarazione del terzo o l'accertamento dell'obbligo dello stesso, l'obbligo di custodia a carico del debitor debitoris e delle ulteriori conseguenze accennate sorge sin dalla notifica dell'atto di pignoramento (Cass. n. 10654/2008, ma giur. pacifica.
      Di conseguenza, a seguito del pignoramento del credito di euro 100.000 vantato dal proprio debitore B verso il terzo C, questi è già soggetto, relativamente alle somme da lui dovute a B e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli effetti sostanziali del pignoramento ex art. 2913 c.c., tra cui il vincolo di indisponibilità; la dichiarazione resa da C che il credito di B nei suoi confronti è stato ceduto, prima del pignoramento ad una banca, è soggetta ad accertamento e, qualora si rilevasse non vera, gli obblighi di custodia comunque risalirebbero alla data del pignoramento.
      A questo punto lei aggiunge che "il creditore A, in sede di precisazione delle conclusioni, chiede l'accertamento dell'obbligo del terzo C nei confronti di B per ulteriori crediti nel frattempo maturati di Euro 300.000 e cioè a dire per complessivi Euro 400.000".
      E' legittimo il dubbio se tale estensione sia possibile o sia necessario ricorrere ad un nuovo pignoramento.
      E' vero che la S. Corte ((Cass. n. 6518/2014), muovendo dalla considerazione che il comma secondo dell'art. 543 cpc, nel descrivere il contenuto dell'atto di pignoramento, consente, al n. 2), un'indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute al debitore da parte del terzo pignorato, ha affermato che la domanda di accertamento del credito, nel contenere, «l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute», si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 (Cass. n. 6518/2014). E' altrettanto vero, però, che, nel caso da lei prospettato, non si tratta di accertare l'estensione dell'originario credito già oggetto del pignoramento seppur non esattamente specificato nel quantum (che è la fattispecie presa in esame dalla Corte), ma di accertare l'esistenza di altri crediti di B verso C maturati successivamente al primo pignoramento.
      Non vorremmo essere troppo formalisti, ma ci sembra che questa situazione diverga da quella esaminata dalla Corte e che sia necessario, in questi casi, un nuovo pignoramento.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Ventura

        Roma
        09/05/2018 10:09

        RE: RE: Accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc

        Condivido che si sia in presenza di una fattispecie a formazione progressiva per cui l'accertamento non può essere cristallizzato alla data del pignoramento, fermo restando che comunque l'accertamento non può superare l'ammontare pignorato.
        Tornando all'esempio. Il pignoramento è di Euro 100.000 del creditore A verso il proprio debitore B.
        Il terzo C (debitor debitoris) potrebbe avere alla data del pignoramento un debito di Euro 30.000. Successivamente in corso di causa il suo debito nei confronti di B sale ad Euro 350.000.
        Il pignoramento di Euro 100.000 + il 50%, il che porta ad Euro 150.000, consente al creditore pignorante di pretendere l'obbligo di custodia da parte di C per Euro 150.000.
        Nel frattempo C corrisponde e paga B per la differenza di Euro 200.000 (350.000 - 150.000).
        C non è infatti obbligato a custodire tale ammontare, altrimenti sarebbe responsabile verso B della mancata corresponsione, a nulla rilevando che nel frattempo A abbia maturato un ulteriore credito di Euro 300.000 verso B evidenziato nella conclusionale.
        Si chiede una Vostra conferma.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/05/2018 20:16

          RE: RE: RE: Accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc

          Lei nella domanda che precede aveva scritto: "In sede di istruttoria il creditore A, in sede di precisazione delle conclusioni, chiede l'accertamento dell'obbligo del terzo C nei confronti di B per ulteriori crediti nel frattempo maturati di Euro 300.000 e cioè a dire per complessivi Euro 400.000". Ossia A aveva pignorato il credito di B verso C di euro 100.000 e in corso di causa, sorta a seguito della contestazione dii C, aveva chiesto di accertare che nel frattempo erano maturati altri crediti di B verso C per euro 300.000 e noi abbiamo risposto tenendo presente, ovviamente, questa fattispecie.
          Ora lei ci dice che "Il pignoramento è di Euro 100.000 del creditore A verso il proprio debitore B"; ossia ci dice che A ha agito per il pagamento del suo credito di euro 100.000 verso B, e, comunque, per semplicità espositiva diciamo che il credito precettato da A è di euro 100.000 ed aggiunge che il debito effettivo di C verso B era di euro 300.000 alla data del pignoramento, aumentato ad euro 350.000 in corso di esecuzione.
          Ci scusi per questa precisazione, fatta non certo per pedanteria ma allo scopo di chiarire i contorni della fattispecie. Invero se le cose stanno nei termini di cui alla precedente domanda, confermiamo quanto già detto, se, invece le cose stanno come da ultimo riportati, siamo d'accordo con lei quando dice che C non può provvedere al pagamento del suo debito a B nei limiti di euro 150.000 in quanto, a norma dell'art. 546 cpc, dalla data del pignoramento, "il terzo è soggetto, relativamente alle cose o alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode". Di conseguenza, C può, anzi deve corrisponde a B la differenza di Euro 200.000 (350.000 - 150.000), altrimenti, come giustamente dice, sarebbe responsabile verso B della mancata corresponsione. Il fatto che nel frattempo A abbia maturato un ulteriore credito di Euro 300.000 verso B non incide sugli obblighi del terzo in quanto questo ulteriore credito non è stato precettato né è stata per il pagamento promossa esecuzione presso il terzo C.
          Zucchetti Sg srl
          • Simone Ventura

            Roma
            10/05/2018 09:28

            RE: RE: RE: RE: Accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc

            Il creditore A che ha pignorato a B il proprio credito di Euro 100000 munito di titolo esecutivo, non conosce l'ammontare esatto del debito di C verso B.
            Chiede pertanto vengano accertati i crediti di B verso C in relazione alla propria pretesa.
            Successivamente A diviene creditore di B per ulteriori crediti di Euro 300000 con altri titoli esecutivi vantati in sede istruttoria, fermo restando il pignoramento iniziale di Euro 100000, chiedendo che il giudice accerti il credito di B verso C fino all'ammontare di Euro 400000 e non più solo di Euro 100000 (l'ammontare pignorato con l'atto introduttivo).
            Il giudice deve accertare solo fino alla concorrenza di Euro 100000 senza andare oltre, limitandosi alla domanda iniziale dell'attore? Ad esempio accertando due fatture di B verso C rispettivamente di Euro 30000 (l'unica esistente al momento del pignoramento) ed Euro 90000 (la seconda fattura con la prima è tale da esaurire l'ammontare pignorato di Euro 100000 con un esubero di Euro 20000), in ossequio al principio della fattispecie a formazione progressiva e senza dunque in alcun modo considerare le ulteriori fatture di B a C per complessivi Euro 230000, pari al debito complessivo di C verso B nel frattempo salito ad Euro 350000?
            Mi auguro di essere stato chiaro superando la presunta distonia tra la prima e la successiva domanda.
            Con i migliori saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/05/2018 18:25

              RE: RE: RE: RE: RE: Accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cpc

              A è creditore di B per euro 100.000 ed fornito di titolo esecutivo per il pagamento di tale credito, per cui possiamo dire che il credito precettato è di euro 100.000. A agisce in via esecutiva con pignoramento presso il terzo C pignorando dei crediti di B verso C. Lei dice che A non conosceva l'esatto importo del credito di B verso C e, proprio per questo motivo, il comma secondo dell'art. 543 cpc, nel descrivere il contenuto dell'atto di pignoramento, consente, al n. 2), un'indicazione, anche generica, delle cose o delle somme dovute al debitore da parte del terzo pignorato. Nella prima risposta abbiamo ricordato che la Cassazione (Cass. n. 6518/2014), muovendo da tale considerazione, ha affermato che la domanda di accertamento del credito, nel contenere, «l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute», si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio. Questo significa, in primo luogo, che il terzo C, con la dichiarazione che deve rendere, precisi il suo debito verso B e che , in caso di contestazione, si accerti quale era il debito di C verso B al momento del pignoramento. Abbiamo, infatti ricordato, sempre nella prima risposta che, a nostro avviso, il principio esposto dalla Cassazione con riferimento all'estensione dell'originario credito di B verso C oggetto del pignoramento non esattamente quantificato non si estende al caso in cui si chieda di accertare che dopo il pignoramento, B abbia maturato altri crediti nei confronti di C, ritenendo, in tal caso necessario un nuovo pignoramento.
              Tanto chiarito, passiamo ad un'altra fattispecie in cui A, dopo aver precettato a B il credito per euro 100.000, matura successivamente al pignoramento già effettuato presso il terzo C, ulteriori crediti verso B per euro 300.000 e chiede, al giudice che sta accertando il debito di B verso che C nell'ambito dell'originario pignoramento per euro 100.000, che sia accertato che il debito effettivo di C verso B ammonta ad euro 400.000 e non più solo ad euro 100.000.
              Nella seconda risposta abbiamo detto che il fatto che nel frattempo A abbia maturato un ulteriore credito di Euro 300.000 verso B non incide sugli obblighi del terzo in quanto questo ulteriore credito non è stato precettato né è stata per il pagamento promossa esecuzione presso il terzo C. Invero, essendo stato precettato il credito di euro 100.000, C non può disporre (nel senso di pagare) del suo debito nei limiti di euro 150.000 a norma dell'art. 546 cpc, nel mentre C può, anzi deve corrisponde a B la differenza di Euro 200.000 (350.000 - 150.000), altrimenti, come giustamente dice, sarebbe responsabile verso B della mancata corresponsione.
              Se, come ora viene ulteriormente chiarito, non solo il credito di A verso B si è incrementato in corso di esecuzione, ma anche il debito complessivo di C verso B di euro 350.000 è sorto in parte prima del pignoramento (non si capisce se solo euro 30.000 o anche ulteriori euro 90.000, visto che si parla di fatturazione e non di insorgenza) e il resto dopo tale evento, i due principi esposti nel primo e nel secondo quesito si combinano tra loro e portano comunque ad escludere che possa essere chiesto l'accertamento che il credito di B verso C (o se si vuole il debito di debito C verso B) sia superiore a quello esistente all'atto del pignoramento e che possa tutelare crediti sorti successivamente al pignoramento.
              Ci sembra che ora il quadro sia competo non senza ringraziarla per averci dato l'occasione di confrontarci con una materia interessante quanto specialistica e ci auguriamo di essere stati chiari, senza alcuna pretesa di convincerla in quanto la nostra è una opinione come tante,.
              Zucchetti Sg srl