Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Interventi tempestivi, tardivi ed ultratardivi.

  • Francesco Massari

    Lecce
    25/01/2019 09:48

    Interventi tempestivi, tardivi ed ultratardivi.

    Buongiorno,
    vorrei chiedervi quali sono i tempi per considerate in intervento tempestivo, tardivo ed ultra tardivo. Inoltre, se uno stesso creditore spiega un intervento antecedentemente alla prima vendita ed un altro intervento tra la terza e la quarta vendita, il secondo intervento va considerato tempestivo o tardivo?
    Grazie per le risposte.
    • Zucchetti SG

      29/01/2019 08:24

      RE: Interventi tempestivi, tardivi ed ultratardivi.

      Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
      L'intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine. In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):
      • se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
      • se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      L'individuazione di cosa debba intendersi per "prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita" è stata in passato controversa.
      Secondo taluni si trattava dell'udienza nella quale concretamente sia stata disposta la vendita e non di quella in cui astrattamente ciò sarebbe dovuto avvenire. Altri invece ritenevano che questa udienza fosse quella fissata a seguito del deposito dell'istanza di vendita e nella quale astrattamente il Giudice avrebbe dovuto autorizzarla.
      La soluzione che si sta affermando è quella secondo la quale l'intervento è tempestivo se avviene non oltre l'udienza nella quale il Giudice "per la prima volta" autorizza la vendita.
      Questa soluzione è stata infine fatta propria anche da Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 689, la quale ha affermato (in motivazione) che "invero un'interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l'ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all'espropriazione dell'immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata". Nella stessa direzione, Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940.
      Poiché inoltre l'art. 565 c.p.c. considera tardivo l'intervento spiegato oltre l'udienza fissata per la vendita ma prima di quella di cui all'art. 596 c.p.c. (in cui si discute ed approva il progetto di distribuzione) ci si chiede se, nel silenzio del codice, possano essere spiegati interventi all'udienza fissata per l'approvazione del piano di riparto.
      La soluzione affermativa a nostro avviso non sembra incontrare preclusioni di sorta, né di ordine testuale, né di tipo sistematico. È certo, comunque, che i creditori ultratardivi potranno soddisfarsi esclusivamente su quello che sopravanza all'esito della distribuzione tra tutti gli altri creditori, con questa precisazione: invero, se l'interveniente è un creditore iscritto che non ha ricevuto l'avviso ex art. 498 c.p.c., tale omissione non può risolversi in suo pregiudizio, con la conseguenza che costui deve essere ammesso alla distribuzione concorrendo con gli altri creditori. Diversamente argomentando l'effetto purgativo dell'esecuzione determinerebbe l'estinzione della sua garanzia.
      Venendo ai due interventi di cui si è detto nella domanda, è evidente che ognuno di essi soggiacerà alle regole proprie del momento in cui è stato depositato, sicché essi andranno considerati entrambi tardivi se spiegati successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di vendita, mentre se il primo dovesse essere stato depositato prima di quel momento, andrà considerato tempestivo.