Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di Riparto

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    17/12/2023 19:24

    Progetto di Riparto

    Buonasera vengo a porre il seguente quesito.
    Devo predisporre come delegata un progetto di riparto, il cui compendio pignorato è gravato quasi totalmente dall'ipoteca di primo grado, salvo una minima parte incidente sul 5% rispetto al prezzo di vendita realizzato.
    Questo importo è dunque liberamente distribuibile in proporzione a tutti creditori chirografari; da qui la mia domanda: tra i creditori chirografari inserisco anche il creditore ipotecario per la residua parte del suo credito non soddisfatto in via ipotecaria.
    Io riterrei di sì sul principio che il credito ipotecario insoddisfatto viene degradato in via chirografaria .Attendo conferma di questa mia impostazione.
    Ringrazio come sempre della vostra puntualità e preparazione.
    • Zucchetti SG

      18/12/2023 10:47

      RE: Progetto di Riparto

      L'impostazione immaginata nella domanda è corretta, sebbene ne vadano precisate le ragioni.
      È noto che l'estensione dell'ipoteca agli interessi è disciplinata dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c. a mente dei quali "qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
      L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita".
      Sulla base di questa norma la prelazione ipotecaria comprende:
      • gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, (se enunciati nella nota di iscrizione dell'ipoteca) e nei limiti di quanto enunciato;
      • gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino al decreto di trasferimento;
      • eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi.
      Restano pertanto esclusi gli interessi maturati anteriormente al biennio, salvo che vi sia stata per questi una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi.
      Quindi, gli interessi convenzionali prodotti dal credito ipotecario nell'anno in corso alla data del pignoramento e nelle due annualità precedenti godono dello stesso privilegio del capitale. Stesso privilegio è riconosciuto agli interessi maturati nell'annualità successiva alla data del pignoramento, e fino al decreto di trasferimento, ma nella misura legale.
      Qualche incertezza poneva il tema dell'estensione della prelazione ipotecaria agli interessi moratori maturati successivamente all'anno e fino alla vendita.
      Il tema pare essere stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza2 marzo 2018, n. 4927, la quale ha stabilito che "Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).
      L'art. 2855 c.c. nel limitare, come sopra detto, l'estensione della prelazione ipotecaria agli interessi, pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (Così Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione.).
      È chiaro, dunque, che la porzione di credito non coperta da garanzia ipotecaria partecipa alla distribuzione del ricavato al chirografo (e dunque in proporzione con gli altri creditori chirografari a norma dell'art. 2740 c.c.), non nel senso che si tratta di un credito degradato (ed in questo sta la correzione rispetto alla domanda) ma semplicemente nel senso che si tratta di credito non assistito da ipoteca. Se si ragionasse diversamente, il credito del creditore ipotecario risulterebbe (inammissibilmente) postergato rispetto ai crediti chirografari.
      Aggiungiamo, infine, che rispetto alla porzione di credito non assistito da ipoteca tornano in auge le regole generali, per cui il creditore ipotecario, per la porzione di credito non assistita da ipoteca, potrà essere considerato, a seconda del tempo dell'intervento, tempestivo o tardivo, a norma degli artt. 564, 565 e 566 c.p.c..