Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distruzione

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    06/10/2017 22:12

    Progetto di distruzione

    Il legale del creditore ipotecario nella nota di precisazione mi chiede la liquidazione delle spese legali in distrazione precisando i diritti e gli onorari sino al precetto oltre accessori di legge. Inoltre mi chiede le spese legali relative alla fase esecutiva (introduttiva e istruttoria) oltre accessori di legge. Da premettere che il creditore ipotecario iniziale era una banca, la quale ha ceduto il credito all'attuale Creditore, quindi tutta la procedura è stata seguita dal precedente legale della banca la quale non mi ha inviato alcuna precisazione del credito. Come considerare dette spese ? Sono tutte da ammettere ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/10/2017 17:23

      RE: Progetto di distruzione

      Alla luce dei dati che ci fornisce possiamo così riassumere la situazione:
      a- la parte esecutante A era una banca che agiva per un credito assistito da ipoteca;
      b- la banca A ha ceduto il credito a B, che è assistito da un proprio legale C;
      c- C, avvocato di B, ha chiesto il rimborso delle spese e competenze fino al precetto (ma non sappiamo da quanto e per cosa) e quelle della fase esecutiva successiva;
      d- C ha chiesto il rimborso di queste spese e competenze non in rappresentanza di B, ma in proprio in quanto antistatario.
      Se questa ricostruzione dei fatti è esatta, l'avvocato C può chiedere il rimborso (in chirografo) delle spese fino al precetto a condizione che queste attengano alla formazione del titolo che ha consentito al suo assistito B l'esecuzione o comunque la partecipazione all'esecuzione e che vi sia una decisione del giudice che, a norma dell'art. 93 cpc, abbia condannato l'attuale esecutato al pagamento delle spese di causa a B, con distrazione in favore di C degli onorari non riscossi e delle spese anticipate. Sono, cioè le spese della fase cognitoria (fino appunto al precetto) che avrebbe potuto chiedere B, ma che, a causa della distrazione, possono essere chieste direttamente dal suo legale.
      Per le spese successive al precetto, ossia dal pignoramento in poi, il discorso è più complesso, in quanto dette spese fino al subentro di B nella esecuzione sono state sostenute da A, che però ha ceduto il suo credito a B. Presumiamo che A abbia ceduto il credito per capitale, che ha permesso a B di continuare l'esecuzione iniziata da A, nel qual caso le spese processuali dell'esecuzione sostenute da A non possono essere richieste da B e, tanto meno dal suo legale C; anzi quand'anche A avesse ceduto a B anche il credito per il rimborso spese relative all'esecuzione, questo credito potrebbe essere fatto valere da B, ma non dal suo legale antistatario, perché tale condizione presuppone che il legale abbia prestato la sua attività in favore del cliente senza essere pagato e anticipando le spese; situazione che , evidentemente, non ricorre nel caso, ove C non ha prestato la sua opera per il pignoramento e per tutti gli altri atti successivi fino al subentro nell'esecuzione.
      Fino a questo momento, qualora B fosse già intervenuto nell'esecuzione a tutela di altro credito (facciamo questa ipotesi ricordando la sua domanda di pari data che contemplava appunto questa fattispecie), B può chiedere il rimborso delle spese da lui sostenute, con collocazione chirografaria per il motivo che abbiamo esposto nella risposta alla sua domanda di pari data, ove avevamo dato per scontato che parlando di avvocato che chiede l'ammissione si riferisse al legale che agiva in rappresentanza della parte. E' chiaro che se, invece, l'avvocato ha chiesto in proprio il rimborso delle spese quale antistatario, questi ha gli stessi diritti del suo assistito, per cui, ove dimostri di aver effettivamente prestato la sua attività in favore di B e dichiari di aver anticipato le spese e non aver ottenuto il pagamento degli onorari, può ottenere il riconoscimento del suo credito in chirografo.
      Successivamente al subentro di B nell'esecuzione promossa da A o alla continuazione se B era già parte dell'esecuzione quale intervenuto, si ripete la stessa situazione con la differenza che, come abbiamo detto nella precedente risposta B, per questa parte potrebbe ottenere il collocamento in privilegio; di conseguenza C, ove dimostri di aver effettivamente prestato la sua attività in favore di B e dichiari di aver anticipato le spese e non aver ottenuto il pagamento degli onorari, può ottenere il riconoscimento del suo credito in privilegio ex art. 2770 c.c..
      Zucchetti SG srl