Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione - creditori non intervenuti

  • Daniele Grava

    Ponte nelle Alpi (BL)
    05/04/2024 10:33

    Progetto di distribuzione - creditori non intervenuti

    Buongiorno, gradirei un confronto sul seguente caso:

    A garanzia di un accordo di ristrutturazione dei debiti della società Alfa, i creditori Beta, Gamma e Delta iscrivevano ipoteca sul bene di Tizio, terzo datore di ipoteca. L'importo iscritto è pari a 1000 (a fronte di debiti dei creditori nei confronti di Alfa accertati nell'accordo di 3000, di cui 1500 di Beta, 1000 di Gamma e 500 di Delta).
    L'atto di costituzione dell'ipoteca prevedeva espressamente che "I proventi relativi alla esecuzione dell'Immobile oggetto dell'ipoteca ricevuti dai Creditori Garantiti dovranno essere imputati secondo quanto previsto nell'Accordo di Ristrutturazione"
    Venuto meno l'accordo uno dei creditori (Beta) ha proceduto a pignorare l'immobile di Tizio, facendo valere un credito nei confronti di Alfa che alla data del pignoramento ha raggiunto l'importo di 2400.
    Sempre nell'esecuzione, è intervenuto Delta, portando un credito nei confronti di Alfa che nel frattempo ha raggiunto l'importo di 600. Gamma invece non è intervenuto (presumibilmente avendo trovato soddisfazione al di fuori dalla presente procedura).

    Nell'esecuzione immobiliare successiva, il bene viene venduto per 1500.

    Ora, come dovrebbe comportarsi il delegato in sede di riparto?

    Riterrei in prima battuta che la garanzia ipotecaria possa essere fatta valere solo nel limite di quanto iscritto, quindi preliminarmente 500 andranno restituiti a Tizio, mentre solo l'importo di 1000 andrà distribuito ai creditori.
    Quanto alla ripartizione tra i creditori, il cui credito si fonda su di un titolo comune, direi che solo i creditori intervenuti nell'esecuzione parteciperanno al riparto, in proporzione al credito originario previsto nell'accordo (anche se decaduto), così come indicato nell'atto di iscrizione ipotecaria, e dunque il 75% andrà ripartito a Beta (1500/2000) ed il 25% (500/2000) a Delta.
    Il fatto che Gamma sia stato pagato integralmente al di fuori della procedura o che comunque non sia intervenuto a mio parere non può comportare un restringimento del valore dell'ipoteca, con conseguente restituzione all'aggiudicatario dell'importo "liberato".

    Mi sorge anche il dubbio che poiché l'accordo di ristrutturazione del debito è decaduto, anche la relativa clausola ipotecaria che a questo faceva riferimento è stata travolta, con la conseguenza che forse dovrei ripartire il ricavato della vendita in proporzione al credito fatto valere in sede di intervento, e dunque dovrei ripartire l'80% (2400/3000) a Beta ed il 20% (600/3000) a Delta.

    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      07/04/2024 11:34

      RE: Progetto di distribuzione - creditori non intervenuti

      Condividiamo parzialmente la prospettazione formulata nella domanda.
      Invero, l'importo iscritto rappresenta il limite massimo entro il quale la garanzia ipotecaria può essere fatta valere.
      Lo si ricava dal combinato disposto degli art. 2838 e 2839, n. 4, c.c.
      La prima norma dispone che se la somma di danaro non è determinata negli atti in base ai quali l'iscrizione è eseguita o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione e che, qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
      L'art. 2839 n. 4 stabilisce che la nota deve contenere l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa.
      Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. III, 11-4-2008, n. 9674) questo limite può essere superato per gli interessi (nei limiti stabiliti dall'art. 2855 c.c.).
      Detto questo, a nostro avviso si tratta di interpretare il contenuto dell'atto costitutivo per comprendere quale fosse la finalità della previsione di cui si discute.
      Invero, se la somma iscritta rappresentasse la soglia entro cui ciascun creditore può far valere il proprio diritto di credito, nel caso di specie si potrebbe ritenere che quella imputazione rappresenta, per ognuno di essi, il limite massimo della estensione della garanzia ipotecaria (espresso in termini percentuale), sicché il singolo creditore non potrebbe invocare una garanzia ipotecaria di estensione maggiore di quella riconosciutagli dalla nota.
      Di contro, ove si interpretasse la previsione alla stregua di mero criterio di distribuzione interna della garanzia ipotecaria tra i tre creditori, la mancata partecipazione al riparto di uno di essi (che, avendo ricevuto l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. non ha inteso concorrere alla distribuzione depositando atto di intervento) consente di ripartire il ricavato tra gli altri creditori.