Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

privilegio sussidiario ex art.2751

  • Sandro De Marco

    Roma
    09/04/2019 18:32

    privilegio sussidiario ex art.2751

    Buonasera,
    nella predisposizione di un piano di riparto un creditore ha proposto nel corso dell'esecuzione cinque interventi per crediti provenienti dal mancato pagamento di crediti alimentari in forza di un provvedimento di omologazione di separazione (emessa prima della trascrizione del pignoramento) e sentenza di divorzio (successiva al pignoramento).
    Due di questi interventi sono stati depositati successivamente all'ordinanza di vendita.
    Inizialmente ho considerato il complessivo credito in via chirografaria anche perchè non è stato chiesto in via privilegiata sussidiaria e non è stata depositata alcuna prova circa l'avvenuta esecuzione mobiliare con esito negativo. Ho anche postergato il credito portato dai due interventi tardivi nella distribuzione del ricavato, dopo la distribuzione dei crediti chirogarafari.
    Visionato il PDR da me predisposto il legale di detto creditore ha richiesto che il credito fosse, invece, collocato in via privilegiata sussidiaria rispetto ai creditori chirografari ai sensi dell'art.2745 cc e 2751cc dando prova di aver eseguito un PPT con esito negativo.
    Vi chiedo:
    1) se essendo il titolo (omologa di separazione giudiziale) sorto prima del pignoramento, il credito privilegiato, a norma dell'art.2916 cc debba essere solo quello maturato fino alla trascrizione del pignoramento e quindi i crediti maturati successivamente debbano essere considerati in chirografo e, in tal caso se posso considerare tardivi gli interventi successivi all'ordinanza di vendita.
    2) le spese sostenute per l'esecuzione mobiliare devono essere considerate anch'esse in privilegio?
    • Zucchetti SG

      15/04/2019 14:40

      RE: privilegio sussidiario ex art.2751

      Cerchiamo di offrire il nostro punto di vista rispetto alle questioni prospettate, trattandole separatamente.
      Accade a volte che il titolo in forza del quale in creditore agisce esecutivamente (o interviene nell'esecuzione forzata da altri intrapresa) contenga una condanna del debitore ad una obbligazione ad esecuzione continuata o periodica.
      Tipico esempio in questa direzione è il provvedimento giudiziale adottato in sede di separazione o divorzio che impone ad uno dei coniugi di provvedere al mantenimento dell'altro o della prole.
      Nel porre in esecuzione questo tiolo il creditore può, del tutto legittimamente, indicare già nell'atto di precetto o dell'intervento i ratei futuri, (con formule del tipo "... oltre ratei periodici successivi in ragione di … dal - data del precetto o ultima data calcolata in quest'ultimo - fino al soddisfo"): il relativo potere gli deriva direttamente dal comando contenuto nel titolo, riferito ad un periodo di tempo non ancora esaurito, ma indeterminato, nel senso che non è prevista una data certa di cessazione della sua efficacia, in quanto invece subordinata alla protrazione di un evento incerto nel futuro (quale l'inadempimento di controparte).
      Qualora tuttavia il creditore (procedente o intervenuto) non lo faccia (la qualcosa deve essere controllata dal professionista delegato in occasione della predisposizione della bozza del piano di riparto, quante volte il creditore richieda importi superiori a quelli indicati nell'atto di precetto o di intervento), certamente potrà azionare il credito relativo ai ratei successivamente maturatisi nella medesima procedura esecutiva, ma a tal fine non potrà esimersi dal dispiegare a tal fine intervento (così Cass. Sez. 3, 11 dicembre 2012, n. n. 22645).
      Invero, l'intervento dei - anche dopo la riforma degli artt. 499 e 500 c.p.c. di cui alle L. n. 80 del 2005 e L. n.263 del 2005: i quali sono stati modificati, rispettivamente, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), nn. 7 e 7-bis conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e) nonché il secondo a sua volta inserito dall'art. 1, comma 2, lett. d) di tale ultima legge - è il particolare meccanismo processuale in forza del quale un creditore, per soddisfare il suo credito concorrendo alla distribuzione della somma ricavata, può fruire dell'attività liquidativa già posta in essere, con l'instaurazione di un precedente procedimento esecutivo, da altro creditore e, al tempo stesso, il debitore beneficia della riduzione dei costi e dei tempi dovuti dall'unicità delle operazioni stesse; esso ha quindi la finalità primaria di consentire ad altri creditori del debitore pignorato, diversi dal creditore procedente, di partecipare ad un'esecuzione già avviata e pendente, con evidente funzione di economia processuale.
      Pur non essendo necessario che l'atto di intervento sia preceduto dalla notifica del precetto (e salve specifiche disposizioni di legge, come ad esempio accade nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche) occorre comunque un ricorso, con l'indicazione del credito e del suo titolo, nonché con la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione.
      Non è tuttavia imposto il rispetto di rigorose formule sacramentali, con la conseguenza che, per il principio di libertà delle forme, e purché non ne risulti compressa alcuna facoltà di difesa del debitore o degli eventuali altri creditori, può tener luogo di un formale ricorso anche una dichiarazione, proveniente dallo stesso procuratore del procedente, con cui, sulla base del titolo esecutivo già azionato ed in forza del medesimo mandato ad agire esecutivamente, siano chiesti i ratei successivi all'intimazione del precetto o al deposito del precedente atto di intervento: nulla infatti impedisce di ritenere equipollente alla richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata (in cui normalmente si risolve il contenuto e l'oggetto dell'intervento) la menzione di tali successive e peculiari ulteriori voci di credito in atti processuali successivi (ad esempio nella nota di precisazione del credito formulata in vista della conversione o della predisposizione del piano di riparto);
      chiaramente, questa nuova precisazione sconterà le conseguenze processuali connesse al momento in cui è formulata, sicché, a seconda delle circostanze, essa potrà considerarsi tempestiva o tardiva (Così la già citata Cass. n. 22645/2012).
      Le deduzioni svolte consentono di fornire al cune indicazioni relative al caso prospettato.
      L'intervento per un credito derivante da un titolo esecutivo che obblighi a pagamenti periodici, può consentire di concorrere nella distribuzione del ricavato anche per i ratei a scadere, solo se richiesti nell'atto di intervento; in difetto, ratei scaduti successivamente all'intervento devono costituire l'oggetto di un autonomo ed ulteriore atto di intervento (che può assumere anche la veste formale di una precisazione del credito), che sarà considerato tardivo se depositato successivamente all'ordinanza di vendita.
      Poiché i crediti per ratei a scadere sono crediti futuri, quelli sorti successivamente alla notifica del pignoramento dovranno essere degradati al chirografo ai sensi dell'art. 2916, n. 3 c.c.
      Quanto alla possibilità che le spese dell'esecuzione in fruttuosa siano collocate nel medesimo grado di privilegio, a nostro avviso la risposta deve essere affermativa.
      Invero, ai sensi dell'art. 2749 il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. L'art. 2776 prevede che il privilegio sussidiario sugli immobili può essere fatto valere "in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili".
      In giurisprudenza è stato recentemente affermato che "ai fini dell'art. 2776 c.c. - il quale dispone che i crediti indicati nell'art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari - incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l'onere di provare che, purché prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva (pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente promossa ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato" (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724).
      Da queste norme, e dalla giurisprudenza appena richiamata, ricaviamo il convincimento per cui le spese dell'infruttuosa esecuzione devono essere assistite dal privilegio poiché si tratta di spese funzionali all'esercizio della prelazione, poiché ne condizionano il riconoscimento.