Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ipotece e privilegio ex art. 2752 III Co CC

  • Gabriella Giordano

    busto arsizio (VA)
    26/01/2024 12:03

    ipotece e privilegio ex art. 2752 III Co CC

    Buongiorno, vorrei sottoporre ala vostra attenzione i seguenti quesiti.
    Devo predisporre un piano di riparto parziale.
    Il procedente è titolare di ipoteca di primo grado in forza di contratto di apertura di credito e successivo decreto ingiuntivo.
    Interviene soggetto con ipoteca giudiziale di secondo grado.
    Interviene ICA (imposte comunali affini) che chiede IMU in via privilegiata ex art. 2752 cc ( non si capisce dall'intervento se sia l'IMU dei beni pignorati o anche di altri beni - l'esecutato è una immobiliare che ha in carico altri beni oltre quelli pignorati).
    Le mie domande sono le seguenti:
    - è corretto qualificare l'IMU come credito che gode del privilegio generale di cui all'art. 275 II Co CC?
    - essendo un provilegio generale verrà soddisfatto dopo i crediti ipotecari?
    - ICA deve provare di avere esperito tentativo di esecuzione andata male?
    - è rilevate che l'IMU richiesta sia riferita ai beni pignorato o ad altri beni del debitore?
    - godono del privilegio anche gli interessi e le sanzioni?
    Vi ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti SG

      26/01/2024 18:43

      RE: ipotece e privilegio ex art. 2752 III Co CC

      Per rispondere alle plurime domande formulate occorre partire dalla ricostruzione complessiva del dato normativo di riferimento.
      A norma dell'art. 2752 c.c. "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.
      La disposizione, dunque, conia un privilegio mobiliare generale.
      Ciò detto, va osservato che, a differenza di quanto avviene per i beni mobili, non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell'art. 2746 c.c. a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili".
      Ora, ai sensi dell'art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.
      Quindi, la prima considerazione che va svolta è quella per cui il privilegio di cui all'art. 2752 c.c. non prevale sull'ipoteca immobiliare perché, semplicemente, è un privilegio mobiliare.
      Premesso quanto sopra, occorre ricordare che a norma dell'art. 2776, "I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente". Come chiarito dalla giurisprudenza, "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).
      Come si vede, il credito per IMU non gode della collocazione sussidiaria, benchè il terzo comma dell'art. 2776 c.c. richiami i crediti di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c., in cui va compreso il credito in questione, perché il riferimento nell'art. 2776 al terzo comma dell'art. 2752 era rivolto all'originario terzo comma di tale articolo, ossia ai crediti dello Stato riguardanti imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, che è diventato secondo comma dopo l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'art. 2752, e, di conseguenza, quello che era il quarto comma dell'art. 2752 è diventato il terzo. Peraltro che il riferimento nel terzo comma dell'art. 2776 c.c. non sia ai crediti di cui all'attuale comma 3 dell'art. 2752 si deduce anche dal fatto che l'art. 2776 c.c. parla di crediti dello Stato, nel mentre l'attuale terzo comma dell'art. 2752 tratta del privilegio dei tributi degli enti locali.
    • Gabriella Giordano

      busto arsizio (VA)
      29/01/2024 16:38

      RE: ipotece e privilegio ex art. 2752 III Co CC

      Ringrazio perla risposta.
      Una precisazione.
      Se ho capito bene, il credito per IMU gode del privilegio mobiliare generale, ma non della collocazione sussidiaria.
      Quindi, in fase di distribuzione, andrà trattato alla stregua di un credito chirografario?

      Grazie per la risposta.
      • Zucchetti SG

        30/01/2024 11:36

        RE: RE: ipotece e privilegio ex art. 2752 III Co CC

        Esattamente. Si tratta di un privilegio generale mobiliare privo del diritto alla collocazione sussidiaria, per cui nel suo caso andrà considerato alla stregua di un chirografo